giovedì 3 dicembre 2009

Rc auto: anche la riconvenzionale deve essere preceduta dalla raccomandata

Cassazione civile , sez. III, sentenza 26.10.2009 n° 22597

Con la sentenza n. 22597 del 26.10.2009, la terza sezione della Corte di Cassazione interviene a regolare una questione procedurale di frequente verificazione in seno ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale enunciando un principio che, se pur riferito all’art. 22, l. n. 990/69 – applicabile ratione temporis ai fatti di causa – è senz’altro applicabile sotto l’attuale vigenza dell’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private.
Lo schema preso a riferimento dalla pronuncia è quello tipico in cui il proprietario e/o conducente di un veicolo citi in giudizio il proprietario del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazione di quest’ultimo. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, senza aver preventivamente richiesto il risarcimento con lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione dell’attore, propone domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti dell’attore stesso, il quale – di conseguenza – chiama in garanzia il proprio assicuratore.
Nella fattispecie, peraltro, in sede di conclusioni il convenuto in riconvenzionale aveva esteso la propria domanda risarcitoria anche all’assicuratore di controparte, esercitando in sostanza l’azione diretta.
La Corte di Cassazione dichiara improponibile la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto direttamente nei confronti della compagnia dell’attore, perché non preceduta dalla lettera di messa in mora e dal decorso dei canonici sessanta giorni di spatium deliberandi.
Sino a qui nulla quaestio: la pronuncia, infatti, si innesta nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della proponibilità, l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore deve essere sempre preceduta dall’invio della lettera di messa in mora, anche nell’ipotesi in cui venga esercitata nella forma della domanda riconvenzionale.
La soluzione apprestata nelle precedenti pronunce al caso sopra prospettato, tuttavia, prevedeva che, ferma l’improponibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, anche se esercitata in via riconvenzionale, rimaneva comunque pienamente ammissibile la domanda risarcitoria proposta dal convenuto nei confronti dell’attore in applicazione della regola generale sancita dall’art. 2054 c.c., nonché la conseguente domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Sul punto, il principio enunciato da Cassazione 22597/09 è estremamente innovativo.
La Suprema Corte, infatti, stabilisce:
“la condizione di proponibilità della domanda (…) opera sia nel caso di azione diretta (…) che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'articolo 2054 cod. civ..
Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente.
Deve, in linea di principio, essere dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.”
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, in altri termini, chi sia stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale in relazione di un sinistro riconducibile all’area di applicazione dell’assicurazione obbligatoria, non può in nessun caso proporre una propria domanda di risarcimento danni in via riconvenzionale, se non ha preventivamente messo in mora la compagnia di assicurazione della controparte e non sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 145 Cod. Ass..
La domanda riconvenzionale, in particolare, non potrà essere esercitata neppure nei confronti del proprietario e conducente sulla base delle regole ordinarie stabilite dall’art. 2054 c.c., in quanto a quest’ultimo – sembra potersi desumere dal tenore della decisione della Corte – sarebbe inibita, in assenza di regolare messa in mora della propria compagnia di assicurazione e del decorso del predetto termine, finanche la domanda di garanzia.
Si tratta, come è evidente, di un principio rivoluzionario, nella misura in cui afferma e riconosce a chiare lettere, in definitiva, che la disciplina dettata in tema di assicurazione obbligatoria e di azione diretta introduce una deroga alle regole generali che presidiano il sistema della responsabilità civile e, conseguentemente, le ordinarie regole del processo.
La conclusione alla quale giunge la Corte di Cassazione apre molteplici questioni, anche di teoria generale del diritto e del processo, che meritano senz’altro grande approfondimento.

lunedì 25 maggio 2009

Sui danni da insidia e responsabilità della P.A.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8692


Nel caso di danno cagionato da insidia non spetta all’attore provare la colpevole inerzia della Pubblica Amministrazione, essendo piuttosto onere di quest’ultima dimostrare di non avere potuto rimuovere la situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di onere della prova nel caso di danno cagionato da un’insidia costituita da rocce semiaffioranti in un lago e non indicate nella carta nautica ufficiale.
Il ricorrente, la cui domanda risarcitoria era stata respinta prima dal Tribunale di Verbania e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino, chiedeva il risarcimento dei danni subiti al motoscafo di sua proprietà a causa della collisione con un basso fondale non segnalato.
Le sentenze dei giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria sull’assunto che, pur essendo stata dimostrata l’esistenza di un’insidia nelle acque del lago Maggiore, tuttavia non era stato assolto l’onere della prova in relazione all’esistenza di un’inerzia colposa della Regione Piemonte nell’omessa indicazione di quello specifico pericolo.
Il ricorrente, tuttavia, impugnava la sentenza di secondo grado assumendo che il proprio onere probatorio si esaurisse nella dimostrazione della sola esistenza dell’insidia, essendo la prova di quest’ultima condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di responsabilità della P.A. ex art. 2043 cod. civ..
I giudici di legittimità accolgono la tesi del ricorrente, cassando con rinvio la sentenza impugnata, sul presupposto che nel caso di danni cagionati da beni di proprietà della P.A., qualora non sia applicabile, come nel caso di specie, l’art. 2051 cod. civ. in quanto venga accertata l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di utilizzo da parte di terzi, comunque è applicabile il disposto dell’art. 2043 cod. civ., che non limita in alcun modo la responsabilità colposa della P.A. a parte i casi di insidia e di trabocchetto.
In queste ultime circostanze, infatti, graverà sul danneggiato il solo onere di provare l’anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 9 aprile 2009, n. 8692Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso notificato il 5 febbraio 1993 C.F. conveniva la Regione Piemonte innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, esponendo di essere proprietario di un'imbarcazione da diporto alla cui guida, in data ****, mentre navigava sul Lago Maggiore a ridotta velocità, era andato a urtare contro un basso fondale, sicchè il motoscafo era parzialmente affondato. Assumeva l'attore che degli ingenti danni riportati dal mezzo era responsabile la Regione Piemonte, non essendo la roccia nè visibile, nè segnalata, e ciò tanto più che la carta nautica ufficiale indicava in quel punto un fondale profondo due metri, laddove questo si era rivelato molto più basso.
Chiedeva pertanto il ricorrente la condanna dell'ente convenuto a risarcirgli i danni.
Costituitasi in giudizio, la Regione Piemonte eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Verbania.
Nel merito negava ogni responsabilità per l'incidente.
A seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, la causa veniva dal C. riassunta innanzi al Tribunale di Verbania che con sentenza del 7 giugno 2001, all'esito della compiuta istruttoria, rigettava la domanda.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 febbraio 2004 lo respingeva.
1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione C. F. affidando le sue doglianze a due motivi.
Resiste con controricorso la Regione Piemonte.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorso è stato così avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Nell'adunanza del 21 febbraio 2006 la Corte ha tuttavia rimesso la causa alla pubblica udienza.
C.F. e la Regione Piemonte hanno depositato una seconda memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
2.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e degli artt 112 e 115 c.p.c., contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito erroneamente affermato che il C., pur avendo provato l'esistenza dell'insidia, non aveva diritto ad alcuna tutela risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato la sussistenza di una situazione di inerzia colposa della Regione Piemonte nell'omesso posizionamento, in epoca precedente l'incidente, di indicazioni segnaletiche del basso fondale contro il quale era andato a collidere il motoscafo, laddove, per consolidato diritto vivente, per aversi responsabilità risarcitoria, ex art. 2043 c.c., della Pubblica Amministrazione, condizione necessaria e sufficiente è la sola prova dell'insidia. Conseguentemente, avendone il C. dimostrato l'esistenza, spettava all'ente convenuto provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo, laddove la Corte territoriale aveva erroneamente addossato al ricorrente anche l'onere di dimostrare che la Regione, benchè edotta del rischio, nulla aveva fatto. Siffatta conclusione era peraltro in contrasto con tutto l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente affermato l'applicabilità agli enti pubblici dell'art. 2043 c.c., e aveva altresì mostrato di aderire ai principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1999.
Aggiunge anche il ricorrente che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'accoglimento del motivo attribuisce alla Corte, in applicazione della norma di cui all'art. 384 c.p.c., la facoltà di decidere il merito della causa.
Col secondo mezzo l'impugnante denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione dell'art. 2043 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè, anche ammesso che spettava al C. dimostrare, per essere risarcito, la colpevole inerzia dell'amministrazione, l'assunto difensivo della Regione, secondo cui l'esistenza di rocce semiaffioranti nel punto in cui si era verificato il sinistro, sarebbe stata nota a tutti, costituiva ammissione della conoscenza del fenomeno e segnatamente della discrasia tra situazione reale e dato cartografico. Del resto l'ente convenuto aveva inizialmente sostenuto che l'indicazione 2p riportata nella carta nautica segnalasse una profondità media di 2 metri, piuttosto che la profondità minima effettiva del lago in quel punto, così mostrando di versare in uno stato di ignoranza inescusabile in chi deve garantire la sicurezza della navigazione.
2.2 II primo motivo di ricorso è fondato.
L'insidia determinativa del danno del quale l'attore ha chiesto il ristoro era individuabile - ed è stata concordemente individuata dalle parti - nella esistenza di un basso fondale non segnalato nella carta nautica ufficiale del Lago Maggiore, che pacificamente indicava, nel punto in cui ebbe a verificarsi l'incidente, una profondità di almeno due metri.
Il giudice di merito, pur dando atto che siffatte indicazioni erano sbagliate, ha tuttavia ritenuto l'errore non addebitabile alla Regione, segnatamente rilevando che il documento, integrante la cartografia ufficiale dello Stato, proveniva dalla Marina Militare, alla quale conseguentemente incombeva la verifica della esattezza dei dati. In tale contesto, secondo la Corte territoriale, la domanda attrice avrebbe potuto essere accolta solo ove l'attore avesse dimostrato che l'ente convenuto conosceva la discrasia tra dati reali e risultanze cartografiche, prova che non era stata fornita, irrilevante essendo anche la delibera della Regione in data 15 aprile 1991, avente ad oggetto la collocazione di opere di segnalamento del pericolo rappresentato da bassi fondali e da rocce affioranti nel Lago Maggiore, in quanto adottata proprio a seguito dell'incidente per cui è causa.
Rileva il collegio che siffatto argomentare è in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire.
Mette conto preliminarmente evidenziare che la navigazione lacuale rientra nell'ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Cost. Ed è significativo che proprio la Regione Piemonte abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378).
2.3 Ciò posto, è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.2 Venendo al caso di specie, l'assunto secondo cui la verifica e la conseguente rettifica dei dati della carta nautica incombeva alla Marina Militare e che la Regione avrebbe potuto essere condannata a risarcire i danni derivanti dalla loro inesattezza solo ove fosse stato dimostrato che, pur essendone consapevole, era rimasta colpevolmente inerte, pone a carico all'attore un onere probatorio che esula dalla corretta applicazione dei principi in materia di damnum iniuria datum, spingendo l'area di esonero da responsabilità dell'ente pubblico ben oltre la soglia consentita dalla norma codicistica.
Non par dubbio infatti che la pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneità o insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi derivatane a terzi.
Ciò significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla Marina Militare perchè la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto.
Infine non ricorrono le condizioni perchè la causa venga decisa nel merito, siccome richiesto dal ricorrente, essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto sull'entità dei danni e del conseguente risarcimento spettante al ricorrente.
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale sì atterrà al seguente principio di diritto: accertata l'esistenza di un'insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all'attore dimostrare l'inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009.

venerdì 24 aprile 2009

Cani randagi: per le aggressioni paga la Asl

Cass. Civ. n. 8137 del 3 aprile 2009

Se la legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali il risarcimento dei danni spettante alle persone aggredite e morse da cani randagi è dovuto dalla ASL territorialmente competente.
La Suprema Corte ha accolto con sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009 il ricorso presentato da un comune a cui veniva chiesto il risarcimento dei danni subiti da un ragazzino morso da un cane randagio.
La Cassazione ha precisato che «per omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento».
Tutto ciò si spiega dopo che il D.lgs. 502 del 1992 con la trasformazione delle Unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali ha mutato la configurazione giuridica di queste ultime considerandole non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione di servizi sanitari di competenza regionale.

venerdì 20 febbraio 2009

Bollette telefoniche: legittimo l'addebito delle spese postali per l'invio della fattura

Cassazione civile , sez. III civile, sentenza 13.02.2009 n° 3532

Un cliente-consumatore conviene in giudizio Telecom Italia per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme che nel tempo gli erano state addebitate come spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.

Giudice di Pace e Tribunale accolgono la sua domanda ma la Cassazione ribalta la decisione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall'art. 21 della legge Iva (DPR 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura.

La Cassazione precisa che l'attività di spedizione della fattura è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via email, ma se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile.

venerdì 13 febbraio 2009

Con il divorzio non si ha più diritto alla casa assegnata in sede di separazione

Sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009

Il diritto a vivere nella casa di famiglia acquisito in sede di separazione cessa automaticamente con la sentenza di divorzio anche se non vi sia stata espressa richiesta da parte dell’ex coniuge.

Con la sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna a cui il Tribunale aveva ordinato di lasciare la casa di famiglia che le era stata assegnata in sede di separazione anche nel silenzio di specifiche disposizioni in merito nella sentenza di divorzio.

I Giudici di legittimità hanno precisato che «in linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, col venir meno dello stato di separazione fra coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l’eventuale assegnazione della casa coniugale disposta in favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell’immobile non ha più diritto all’utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione, finché ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale».

martedì 3 febbraio 2009

Il terzo trasportato può agire direttamente contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione

La compagnia assicuratrice dell'auto responsabile del sinistro sosteneva che, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 209/2005, l’azione per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato andasse proposta nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore.

La decisione

L’art. 141 del d.lgs. 209/2005, in realtà, non reca alcuna espressa preclusione al diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. e dell’art. 144, cc. 1 e 3 del c.d.a. Interpretazione peraltro conforme al dettato dell’art. 76 Cost., atteso che la legge delega 229/2003, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice delle assicurazioni aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali, e considerato, ai sensi dell’art. 4-quinquies della Direttiva 2005/14/CE, un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

venerdì 19 dicembre 2008

Corte di Cassazione n° 10651/08 – viaggi “tutto compreso” – responsabilità del tour operetor – 24.04.08.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, rigettando il ricorso presentato da un tour operetor, ha confermato la sentenza di accoglimento emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Roma e ribadita in appello dal Tribunale, in materia di viaggi cd. “tutto compreso” e risarcimento del “danno da vacanza rovinata”. La Suprema Corte ha, tra l’altro, affrontato la problematica relativa all'esonero del professionista dalla responsabilità, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito. CORTE DI CASSAZIONE I Saz. Civile – Sentenza n. 10651/2008 Svolgimento del processo F.A. e C.G. agivano in giudizio nei confronti della s.p.a. "I Viaggi del V. " deducendo di aver acquistato un soggiorno "tutto compreso" nell'isola di Djerba, in Tunisia, in un villaggio turistico "V. ". La vacanza era stata compromessa dalle condizioni di impraticabilità del mare durante tutto il loro soggiorno a causa dello scarico abusivo compiuto da una petroliera. Gli attori lamentavano la mancata adozione da parte del tour operator di misure idonee a fornire loro servizi alternativi durante il soggiorno e chiedevano di essere indennizzati per il danno loro derivato a causa di tale comportamento della società convenuta. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 647/00, accoglieva la domanda liquidando, in favore degli attori, il danno nella complessiva somma per entrambi di L. 1.400.000, pari alla metà del costo della vacanza. Proponeva appello la società "I Viaggi del V. " e il Tribunale di Roma, con sentenza n. 548 9/03, confermava la decisione del Giudice di pace. Il Tribunale, dopo aver rilevato che il contratto intercorso fra le parti aveva avuto ad oggetto un soggiorno nel villaggio balneare di Djerba della V. secondo la formula del pacchetto turistico "tutto compreso" (c.d. package tour) e che le condizioni del mare furono durante il soggiorno compromesse in modo gravissimo dallo scarico abusivo di una petroliera al largo della costa tunisina, affermava che le condizioni di impraticabilità del mare avevano comportato l'impossibilità per l'organizzatore del viaggio di fornire una parte importante della prestazione. Riteneva infatti il giudice dell'appello che il soggiorno aveva perso di utilità a causa delle condizioni di impraticabilità del mare e, conseguentemente, applicava il D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 12, comma 4, che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria n. 314/1990/CEE. Secondo tale disposizione normativa, nel caso in cui, dopo la partenza, una parte dei servizi previsti dal contratto di viaggio "tutto compreso" non può essere effettuata, l'organizzatore è tenuto a predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato oppure a rimborsare il consumatore nei limiti della differenza fra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Nella specie il Tribunale ha riscontrato che l'operatore turistico non aveva adempiuto all'obbligo di attivarsi per offrire al cliente soluzioni alternative nè aveva offerto una parziale restituzione del prezzo. Contro la sentenza del Tribunale di Roma ricorre per cassazione con due motivi la spa I Viaggi del V. . Si difendono con controricorso e depositando memoria ex art. 378 c.p.c.. F.A. e C.G.. Motivi della decisione In primo luogo va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ex artt. 365 e 83 c.p.c., proposta da parte dei controricorrenti con riferimento all'autentica della procura effettuata da un avvocato non cassazionista. Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sezione 2^ n. 23994 del 27 dicembre 2004, Rv. 578501) ha chiarito che la mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma da parte del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione, costituisce mera irregolarità, che non comporta la nullità della procura "ad litem", sia perchè tale nullità non è comminata dalla legge, sia perchè detta formalità non incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata. Con il primo motivo di ricorso la società "I viaggi del V. " lamenta la mancata applicazione del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17, che prevede l'esonero del professionista dalla responsabilità di cui agli artt. 15 e 16 del decreto, nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore ovvero dipende da fatto imprevedibile o inevitabile del terzo o da forza maggiore o caso fortuito. Peraltro nella specie la ricorrente contesta che vi sia stata esecuzione parziale del contratto dato che i signori C. e F. hanno usufruito comunque, oltre al viaggio, dell'alloggio, del vitto e dei servizi accessori. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e si rileva in particolare che la sentenza impugnata si contraddice laddove pur riconoscendo il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento non ne trae le logiche conseguenze. Per altro verso rileva la ricorrente che non sono state valutate le circostanze per cui i sigg.ri C. e F. non hanno presentato nel corso del soggiorno alcuna lamentela e sono stati i soli clienti che, relativamente al periodo in questione, hanno proposto un'azione risarcitoria. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione logica e giuridica. Come è stato messo in evidenza, sia in dottrina che in giurisprudenza, il viaggio tutto compreso (noto anche come travel package o pacchetto turistico) costituisce un nuovo tipo contrattuale nel quale la "finalità turistica" (o, con espressione più generale, lo "scopo di piacere") non è un motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse che lo stesso è funzionalmente volto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando, perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente fine del godimento della vacanza per come essa viene proposta dall'organizzatore del viaggio (c.d. tour operator) e accettata dall'utente (si veda in particolare Cassazione civile sezione 3^, n. 16315 del 24 febbraio 2001, Rv. 598453). Si è parlato nella letteratura di commercializzazione in sé della vacanza, esprimendo, in tal modo, il rilievo causale che assume il bene immateriale della vacanza definita dall'insieme degli elementi che consentono all'utente di godere di un periodo di riposo e di svago orientato su una precisa formula proposta dall'organizzatore del viaggio. A tale ricostruzione della causa contrattuale si è pervenuti in considerazione della ratio della disciplina normativa di origine comunitaria (direttiva CEE/90/314) che è fortemente improntata dalle finalità di tutelare il diritto del consumatore a fruire effettivamente della vacanza offerta sul mercato dall'operatore turistico e di consentirgli la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la fruizione dei servizi caratterizzanti l'offerta si rendano indisponibili sia prima che dopo lai partenza. Per altro verso la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria, attualmente trasposta nel codice del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. da 82 a 100), assicura agli imprenditori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative e ai consumatori l'opportunità di non subire o ridurre il danno derivante dalla mancata o inesatta esecuzione della prestazione che costituisce nel suo complesso il pacchetto turistico. Di particolare rilievo, sotto questo profilo, quanto previsto dall'art. 91 del codice del consumo per l'ipotesi in cui, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere fornita. In tale ipotesi dell'art. 91, comma 4, prevede che l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato, non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Il comma successivo prevede poi che, se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e gli restituisce la differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. La controversia in esame pone alcuni problemi interpretativi concernenti specificamente le disposizioni citate contenute nell'art. 91. In primo luogo va chiarita con riferimento a tale disposizione l'estensione del concetto di servizi che costituiscono una parte essenziale della prestazione turistica a carico dell'organizzatore di viaggi. In secondo luogo ci si deve chiedere se il comportamento, cui l'imprenditore è tenuto in base alla norma in discussione, presupponga che l'impossibilità di fornire, dopo la partenza, i servizi costituenti parte essenziale della prestazione derivi solo da fatto ascrivibile all'imprenditore stesso. Infine deve valutarsi se l'imprenditore sia esente dall'osservanza delle prescrizioni della norma in esame qualora l'impossibilità di fornire i servizi derivi da caso fortuito, forza maggiore o fatto ascrivibile a un terzo che abbia i requisiti dell'imprevedibilità e inevitabilità. Quanto al primo punto deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente posto la questione interpretativa che caratterizza la presente controversia rilevando che sebbene la fruizione del mare e della spiaggia non possa essere considerata in senso stretto un servizio turistico tuttavia è evidente che essa costituisce il presupposto di utilità del pacchetto turistico. Da questa logica considerazione deriva che è eccessivamente restrittiva una lettura dell'espressione servizi come prestazioni direttamente dipendenti dall'attività e dalla struttura imprenditoriale dell'organizzatore del viaggio. In ogni caso è eccessivamente restrittivo, se si tiene conto della descritta ratio ispiratrice della direttiva comunitaria, un campo di applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo, e attualmente dell'art. 91 del codice del consumo, limitato alle sole ipotesi in cui l'esecuzione del contratto è impedita o fortemente pregiudicata da fattori che rientrino nel potere di controllo del tour operator. Se, per esempio, si considera l'ipotesi di un viaggio organizzato è evidente ritenere che il venir meno di una linea di trasporto pubblico che avrebbe dovuto consentire di raggiungere una certa località costituirà, oggettivamente, il venir meno di un servizio essenziale per il programmato svolgimento del viaggio cui l'organizzatore dovrà comunque supplire, ad esempio, con il ricorso a mezzi di trasporto propri o privati. Deve ritenersi quindi logica e coerente alla ratio della direttiva comunitaria una interpretazione che renda applicabile la norma anche quando a venir meno non sono i servizi riconducibili all'attività del tour operator ma piuttosto i presupposti estrinseci della vacanza che rendono rilevanti e utili i servizi offerti dal tour operator. Il metro di valutazione per l'applicazione della norma deve essere quindi quello dell'utente dei servizi che ha diritto a fruire attraverso di essi a quelle utilità tipiche del soggiorno, della vacanza o del viaggio che il tour operator ha posto sul mercato. In queste utilità rientrano ad esempio le possibilità di accesso alle attrattive ambientali, artistiche o storiche che sono alla base della scelta da parte del turista di acquistare quello specifico pacchetto turistico sicchè la impossibilità di accedere ad esse costituisce il venir meno di un presupposto essenziale di utilizzazione del servizio che l'organizzazione e la struttura ricettiva dell'organizzatore del viaggio mettono a disposizione del consumatore. Nella specie sembra rispondente a tale interpretazione riconnettere alla fruibilità di un mare di particolare bellezza e attrattività come quello dell'isola di Djerba il carattere di presupposto essenziale del servizio tale da costituire una parte essenziale della prestazione turistica perchè strettamente connesso all'ubicazione e al richiamo commerciale del villaggio presso cui era programmato il soggiorno. Sotto questo aspetto la motivazione del giudice di merito appare dunque congrua e conforme a una lettura della norma che tenga conto di quella rilevanza causale che la vacanza assume nel c.d. travel package. Senza che sia possibile attribuire alcun vizio, di insufficienza o incongruenza, alla motivazione che non ha tenuto conto né dei mancati reclami immediati degli odierni controricorrenti, né della mancata proposizione di azioni giudiziali da parte degli altri soggiornanti. Il disposto dell'art. 91 del codice del consumo non autorizza certo a prefigurare una sorta di acquiescenza del consumatore alla mancata attivazione dell'organizzatore tale da giustificarla e renderla non sanzionabile. La risposta al primo quesito che ci si è posti rende più agevole quelle ai due quesiti successivi. Infatti tali risposte sono coerenti alla prima se si ha come punto di orientamento nell'interpretazione della disciplina comunitaria la sua funzione ispiratrice primaria. Quella di tutelare il godimento di un bene (la vacanza) che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del loro tempo al lavoro. Sicché il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza fra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal tour operator. Ovviamente quest'ultimo non potrà garantire, per esempio, la soddisfazione spirituale o estetica che il consumatore si era prefigurato di trarre da quella vacanza ma sarà tenuto a garantire i servizi che almeno teoricamente possono attribuire quel piacere del viaggio o del soggiorno che il consumatore ha percepito come il valore specifico e determinante dell'offerta commerciale dell'organizzatore e, per quanto si è detto in precedenza, sarà tenuto ad adoperarsi quando il presupposto di utilizzabilità dei servizi sia venuto a mancare. In questa prospettiva non vi è alcuna ragione, né alcuna ragione testuale in particolare, per ritenere che gli obblighi di predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato (non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore), oppure di rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, non sussistano nel caso in cui i servizi previsti non siano fruibili per fatto non imputabile al tour operator. Quest'ultimo assume infatti un obbligazione di risultato (cfr.Cassazione Sez. 3^, Sentenza n. 21343 del 09/11/2004, Rv. 578572) con la stipulazione del contratto di viaggio o soggiorno tutto compreso e di tale risultato è tenuto a rispondere. Il legislatore comunitario e nazionale hanno ovviamente limitato questa responsabilità del tour operator per renderla compatibile con il carattere economico della sua attività. In questa prospettiva opera già l'opzione, prevista dell'art. 91 del codice del consumo, comma 4, fra la offerta di servizi alternativi o quella del rimborso della differenza fra prestazione originariamente prevista e prestazione effettuata. In questa prospettiva va letto anche l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 96 del codice del consumo (che riproduce il testo del D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 17). Tale esonero di responsabilità non si riferisce però alla prestazione di servizi alternativi o agli obblighi del tour operator (previsti dall'art. 91 per le ipotesi di modifiche delle condizioni contrattuali), come pretenderebbe la società ricorrente, ma si riferisce invece alla responsabilità per danni derivanti dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico (responsabilità disciplinata dagli artt. 94 - 95 del codice del consumo). Ne risulta quindi che la causa dell'inadempimento, o inesatto adempimento, delle prestazioni previste nel pacchetto turistico resta indifferente, se si ha riguardo agli obblighi e diritti derivanti dalla disciplina delle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'art. 91 del codice del consumo. Al contrario il tour operator non sarà responsabile per i danni ascrivibili all'inadempimento o inesatto adempimento qualora dimostri la sussistenza delle condizioni per l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 96. Una estensione della disciplina dell'esonero agli obblighi derivanti dall'art. 91, deve invece escludersi oltre che per ragioni testuali anche per l'evidente contrasto che si verificherebbe con la ratio della disciplina comunitaria e con lo stesso principio fondamentale sancito in questa materia dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che prevede come fine istituzionale dell'Unione un elevato livello di tutela dei consumatori. Tale elevato livello di tutela consiste proprio, nella specie, nell'irrilevanza della causa del venir meno delle condizioni di utilizzabilità dei servizi previsti nel contratto di soggiorno tutto compreso e ciò al fine di impedire che eventi estranei alla responsabilità del consumatore e del tour operator comportino l'esonero di responsabilità di quest'ultimo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 91 del codice del consumo. Esonero che comporterebbe una ripartizione del rischio per gli eventi esterni alle specifiche prestazioni delle parti a totale carico del consumatore. Con l'adempimento di tali obblighi il legislatore ha invece previsto una serie di meccanismi che possono qualificarsi come strumenti di riequilibrio della sinallagmaticità del contratto e di tutela dell'effettività di una prestazione avente un rilevante valore immateriale per il consumatore. La finalità e l'operatività stessa di tali strumenti è quindi intrinsecamente incompatibile con la valutazione della responsabilità del tour operator per la causazione di quei fattori esterni che comportano l'inutilizzabilità o la ridotta utilizzabilità dei suoi servizi. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00, per spese, con spese generali e accessori di legge.