Cass. Civ. n. 8137 del 3 aprile 2009
Se la legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali il risarcimento dei danni spettante alle persone aggredite e morse da cani randagi è dovuto dalla ASL territorialmente competente.
La Suprema Corte ha accolto con sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009 il ricorso presentato da un comune a cui veniva chiesto il risarcimento dei danni subiti da un ragazzino morso da un cane randagio.
La Cassazione ha precisato che «per omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento».
Tutto ciò si spiega dopo che il D.lgs. 502 del 1992 con la trasformazione delle Unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali ha mutato la configurazione giuridica di queste ultime considerandole non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione di servizi sanitari di competenza regionale.