Un cliente-consumatore conviene in giudizio Telecom Italia per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme che nel tempo gli erano state addebitate come spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.
Giudice di Pace e Tribunale accolgono la sua domanda ma la Cassazione ribalta la decisione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall'art. 21 della legge Iva (DPR 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura.
La Cassazione precisa che l'attività di spedizione della fattura è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via email, ma se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile.