giovedì 3 dicembre 2009

Rc auto: anche la riconvenzionale deve essere preceduta dalla raccomandata

Cassazione civile , sez. III, sentenza 26.10.2009 n° 22597

Con la sentenza n. 22597 del 26.10.2009, la terza sezione della Corte di Cassazione interviene a regolare una questione procedurale di frequente verificazione in seno ai giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale enunciando un principio che, se pur riferito all’art. 22, l. n. 990/69 – applicabile ratione temporis ai fatti di causa – è senz’altro applicabile sotto l’attuale vigenza dell’art. 145 del Codice delle Assicurazioni Private.
Lo schema preso a riferimento dalla pronuncia è quello tipico in cui il proprietario e/o conducente di un veicolo citi in giudizio il proprietario del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazione di quest’ultimo. Parte convenuta, costituendosi in giudizio, senza aver preventivamente richiesto il risarcimento con lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione dell’attore, propone domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti dell’attore stesso, il quale – di conseguenza – chiama in garanzia il proprio assicuratore.
Nella fattispecie, peraltro, in sede di conclusioni il convenuto in riconvenzionale aveva esteso la propria domanda risarcitoria anche all’assicuratore di controparte, esercitando in sostanza l’azione diretta.
La Corte di Cassazione dichiara improponibile la domanda riconvenzionale, proposta dal convenuto direttamente nei confronti della compagnia dell’attore, perché non preceduta dalla lettera di messa in mora e dal decorso dei canonici sessanta giorni di spatium deliberandi.
Sino a qui nulla quaestio: la pronuncia, infatti, si innesta nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della proponibilità, l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore deve essere sempre preceduta dall’invio della lettera di messa in mora, anche nell’ipotesi in cui venga esercitata nella forma della domanda riconvenzionale.
La soluzione apprestata nelle precedenti pronunce al caso sopra prospettato, tuttavia, prevedeva che, ferma l’improponibilità dell’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione, anche se esercitata in via riconvenzionale, rimaneva comunque pienamente ammissibile la domanda risarcitoria proposta dal convenuto nei confronti dell’attore in applicazione della regola generale sancita dall’art. 2054 c.c., nonché la conseguente domanda di garanzia proposta da quest’ultimo nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Sul punto, il principio enunciato da Cassazione 22597/09 è estremamente innovativo.
La Suprema Corte, infatti, stabilisce:
“la condizione di proponibilità della domanda (…) opera sia nel caso di azione diretta (…) che nella ipotesi di azione di responsabilità aquiliana, a norma dell'articolo 2054 cod. civ..
Infatti detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione fra le persone contro cui l'azione venga proposta, cumulativamente o singolarmente.
Deve, in linea di principio, essere dichiarata improponibile anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 2054 cod. civ. contro il proprietario ed il conducente del veicolo, qualora non sia stata promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore r.c.a.”
Secondo i Giudici di Piazza Cavour, in altri termini, chi sia stato convenuto in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale in relazione di un sinistro riconducibile all’area di applicazione dell’assicurazione obbligatoria, non può in nessun caso proporre una propria domanda di risarcimento danni in via riconvenzionale, se non ha preventivamente messo in mora la compagnia di assicurazione della controparte e non sia decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 145 Cod. Ass..
La domanda riconvenzionale, in particolare, non potrà essere esercitata neppure nei confronti del proprietario e conducente sulla base delle regole ordinarie stabilite dall’art. 2054 c.c., in quanto a quest’ultimo – sembra potersi desumere dal tenore della decisione della Corte – sarebbe inibita, in assenza di regolare messa in mora della propria compagnia di assicurazione e del decorso del predetto termine, finanche la domanda di garanzia.
Si tratta, come è evidente, di un principio rivoluzionario, nella misura in cui afferma e riconosce a chiare lettere, in definitiva, che la disciplina dettata in tema di assicurazione obbligatoria e di azione diretta introduce una deroga alle regole generali che presidiano il sistema della responsabilità civile e, conseguentemente, le ordinarie regole del processo.
La conclusione alla quale giunge la Corte di Cassazione apre molteplici questioni, anche di teoria generale del diritto e del processo, che meritano senz’altro grande approfondimento.

lunedì 25 maggio 2009

Sui danni da insidia e responsabilità della P.A.

Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.04.2009 n° 8692


Nel caso di danno cagionato da insidia non spetta all’attore provare la colpevole inerzia della Pubblica Amministrazione, essendo piuttosto onere di quest’ultima dimostrare di non avere potuto rimuovere la situazione di pericolo.
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di onere della prova nel caso di danno cagionato da un’insidia costituita da rocce semiaffioranti in un lago e non indicate nella carta nautica ufficiale.
Il ricorrente, la cui domanda risarcitoria era stata respinta prima dal Tribunale di Verbania e successivamente dalla Corte d’Appello di Torino, chiedeva il risarcimento dei danni subiti al motoscafo di sua proprietà a causa della collisione con un basso fondale non segnalato.
Le sentenze dei giudici di merito avevano respinto la richiesta risarcitoria sull’assunto che, pur essendo stata dimostrata l’esistenza di un’insidia nelle acque del lago Maggiore, tuttavia non era stato assolto l’onere della prova in relazione all’esistenza di un’inerzia colposa della Regione Piemonte nell’omessa indicazione di quello specifico pericolo.
Il ricorrente, tuttavia, impugnava la sentenza di secondo grado assumendo che il proprio onere probatorio si esaurisse nella dimostrazione della sola esistenza dell’insidia, essendo la prova di quest’ultima condizione necessaria e sufficiente per la declaratoria di responsabilità della P.A. ex art. 2043 cod. civ..
I giudici di legittimità accolgono la tesi del ricorrente, cassando con rinvio la sentenza impugnata, sul presupposto che nel caso di danni cagionati da beni di proprietà della P.A., qualora non sia applicabile, come nel caso di specie, l’art. 2051 cod. civ. in quanto venga accertata l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di utilizzo da parte di terzi, comunque è applicabile il disposto dell’art. 2043 cod. civ., che non limita in alcun modo la responsabilità colposa della P.A. a parte i casi di insidia e di trabocchetto.
In queste ultime circostanze, infatti, graverà sul danneggiato il solo onere di provare l’anomalia del bene demaniale, che costituisce fatto di per sé idoneo a configurare un comportamento colposo della P.A., sulla quale ricade conseguentemente l’onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità che l’utente si sia trovato nella possibilità di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l’impossibilità oggettiva di rimuovere la situazione di pericolo.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 9 aprile 2009, n. 8692Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso notificato il 5 febbraio 1993 C.F. conveniva la Regione Piemonte innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino, esponendo di essere proprietario di un'imbarcazione da diporto alla cui guida, in data ****, mentre navigava sul Lago Maggiore a ridotta velocità, era andato a urtare contro un basso fondale, sicchè il motoscafo era parzialmente affondato. Assumeva l'attore che degli ingenti danni riportati dal mezzo era responsabile la Regione Piemonte, non essendo la roccia nè visibile, nè segnalata, e ciò tanto più che la carta nautica ufficiale indicava in quel punto un fondale profondo due metri, laddove questo si era rivelato molto più basso.
Chiedeva pertanto il ricorrente la condanna dell'ente convenuto a risarcirgli i danni.
Costituitasi in giudizio, la Regione Piemonte eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Verbania.
Nel merito negava ogni responsabilità per l'incidente.
A seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, la causa veniva dal C. riassunta innanzi al Tribunale di Verbania che con sentenza del 7 giugno 2001, all'esito della compiuta istruttoria, rigettava la domanda.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 20 febbraio 2004 lo respingeva.
1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione C. F. affidando le sue doglianze a due motivi.
Resiste con controricorso la Regione Piemonte.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento dell'impugnazione ai sensi dell'art. 375 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorso è stato così avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Nell'adunanza del 21 febbraio 2006 la Corte ha tuttavia rimesso la causa alla pubblica udienza.
C.F. e la Regione Piemonte hanno depositato una seconda memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
2.1 Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e degli artt 112 e 115 c.p.c., contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il giudice di merito erroneamente affermato che il C., pur avendo provato l'esistenza dell'insidia, non aveva diritto ad alcuna tutela risarcitoria, ex art. 2043 c.c., non avendo dimostrato la sussistenza di una situazione di inerzia colposa della Regione Piemonte nell'omesso posizionamento, in epoca precedente l'incidente, di indicazioni segnaletiche del basso fondale contro il quale era andato a collidere il motoscafo, laddove, per consolidato diritto vivente, per aversi responsabilità risarcitoria, ex art. 2043 c.c., della Pubblica Amministrazione, condizione necessaria e sufficiente è la sola prova dell'insidia. Conseguentemente, avendone il C. dimostrato l'esistenza, spettava all'ente convenuto provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo, laddove la Corte territoriale aveva erroneamente addossato al ricorrente anche l'onere di dimostrare che la Regione, benchè edotta del rischio, nulla aveva fatto. Siffatta conclusione era peraltro in contrasto con tutto l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente affermato l'applicabilità agli enti pubblici dell'art. 2043 c.c., e aveva altresì mostrato di aderire ai principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 1999.
Aggiunge anche il ricorrente che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l'accoglimento del motivo attribuisce alla Corte, in applicazione della norma di cui all'art. 384 c.p.c., la facoltà di decidere il merito della causa.
Col secondo mezzo l'impugnante denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, con conseguente violazione dell'art. 2043 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè, anche ammesso che spettava al C. dimostrare, per essere risarcito, la colpevole inerzia dell'amministrazione, l'assunto difensivo della Regione, secondo cui l'esistenza di rocce semiaffioranti nel punto in cui si era verificato il sinistro, sarebbe stata nota a tutti, costituiva ammissione della conoscenza del fenomeno e segnatamente della discrasia tra situazione reale e dato cartografico. Del resto l'ente convenuto aveva inizialmente sostenuto che l'indicazione 2p riportata nella carta nautica segnalasse una profondità media di 2 metri, piuttosto che la profondità minima effettiva del lago in quel punto, così mostrando di versare in uno stato di ignoranza inescusabile in chi deve garantire la sicurezza della navigazione.
2.2 II primo motivo di ricorso è fondato.
L'insidia determinativa del danno del quale l'attore ha chiesto il ristoro era individuabile - ed è stata concordemente individuata dalle parti - nella esistenza di un basso fondale non segnalato nella carta nautica ufficiale del Lago Maggiore, che pacificamente indicava, nel punto in cui ebbe a verificarsi l'incidente, una profondità di almeno due metri.
Il giudice di merito, pur dando atto che siffatte indicazioni erano sbagliate, ha tuttavia ritenuto l'errore non addebitabile alla Regione, segnatamente rilevando che il documento, integrante la cartografia ufficiale dello Stato, proveniva dalla Marina Militare, alla quale conseguentemente incombeva la verifica della esattezza dei dati. In tale contesto, secondo la Corte territoriale, la domanda attrice avrebbe potuto essere accolta solo ove l'attore avesse dimostrato che l'ente convenuto conosceva la discrasia tra dati reali e risultanze cartografiche, prova che non era stata fornita, irrilevante essendo anche la delibera della Regione in data 15 aprile 1991, avente ad oggetto la collocazione di opere di segnalamento del pericolo rappresentato da bassi fondali e da rocce affioranti nel Lago Maggiore, in quanto adottata proprio a seguito dell'incidente per cui è causa.
Rileva il collegio che siffatto argomentare è in contrasto con lo schema ricostruttivo della responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione accolto dal diritto vivente e al quale lo stesso decidente ha, in tesi, affermato di aderire.
Mette conto preliminarmente evidenziare che la navigazione lacuale rientra nell'ambito delle attribuzioni normative e amministrative conferite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Cost. Ed è significativo che proprio la Regione Piemonte abbia nel tempo difeso innanzi alla Corte costituzionale siffatte sue competenze contro atti dello Stato pretesamente lesivi delle stesse (confr. Corte cost. 25 luglio 1995, n. 378).
2.3 Ciò posto, è consolidata affermazione di questo giudice di legittimità che, in tema di responsabilità per danni da beni di proprietà della Pubblica amministrazione, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto sia accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia del bene, a causa della notevole estensione dello stesso e delle modalità di uso da parte di terzi, l'ente pubblico risponde dei pregiudizi subiti dall'utente, secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c., norma che non limita affatto la responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di esistenza di un'insidia o di un trabocchetto. Conseguentemente, secondo i principi che governano l'illecito aquiliano, graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene, che va considerata fatto di per sè idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A., mentre incomberà a questa dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia o l'impossibilità di rimuovere, adottando tutte le misure idonee, la situazione di pericolo (confr. Cass. 6 luglio 2006, n. 15383).
Non è superfluo aggiungere che siffatto ordine di idee ha a suo tempo ricevuto il significativo avallo della Corte costituzionale la quale, chiamata a scrutinare la conformità con gli artt. 3, 24 e 97 della Cost. degli artt. 2051, 2043 e 1227 c.c., ha ritenuto infondato il dubbio proprio in ragione della aderenza ai principi della Carta fondamentale del nostro Stato dell'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di legittimità (confr. Corte cost. n. 156 del 1999).
2.2 Venendo al caso di specie, l'assunto secondo cui la verifica e la conseguente rettifica dei dati della carta nautica incombeva alla Marina Militare e che la Regione avrebbe potuto essere condannata a risarcire i danni derivanti dalla loro inesattezza solo ove fosse stato dimostrato che, pur essendone consapevole, era rimasta colpevolmente inerte, pone a carico all'attore un onere probatorio che esula dalla corretta applicazione dei principi in materia di damnum iniuria datum, spingendo l'area di esonero da responsabilità dell'ente pubblico ben oltre la soglia consentita dalla norma codicistica.
Non par dubbio infatti che la pertinenza della navigazione lacuale alla sfera delle competenze regionali comporta che della esattezza ed efficienza dei presidi volti a regolamentarla e a consentirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque, salvo, naturalmente, il diritto dell'ente di agire in rivalsa nei confronti di chi abbia approntato quei dispositivi ove, per effetto della loro erroneità o insufficienza, esso sia stato chiamato a rispondere dei pregiudizi derivatane a terzi.
Ciò significa che non ha alcun rilievo, in questa sede, la circostanza, valorizzata dal giudice di merito, che la carta nautica proveniva dalla Marina Militare perchè la Regione, garante della sicurezza della navigazione, risponde, in via di principio, verso i terzi della discrasia tra dato reale e risultanze cartografiche, e ciò tanto più che queste erano basate su saggi effettuati nel lontano 1887 e che, contro ogni regola di prudenza, nessun aggiornamento era mai stato richiesto.
Infine non ricorrono le condizioni perchè la causa venga decisa nel merito, siccome richiesto dal ricorrente, essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti di fatto sull'entità dei danni e del conseguente risarcimento spettante al ricorrente.
Ne deriva che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, la quale sì atterrà al seguente principio di diritto: accertata l'esistenza di un'insidia, nella specie costituita dalla discrasia tra situazione reale e dati cartografici in relazione a fondali di acque lacuali, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente nel cui territorio ricade il lago, per danni subiti da terzi, non spetta all'attore dimostrare l'inerzia colpevole della Regione, essendo piuttosto onere di questa provare di non aver potuto rimuovere la situazione di pericolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2009.

venerdì 24 aprile 2009

Cani randagi: per le aggressioni paga la Asl

Cass. Civ. n. 8137 del 3 aprile 2009

Se la legge regionale affida la lotta al randagismo ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali il risarcimento dei danni spettante alle persone aggredite e morse da cani randagi è dovuto dalla ASL territorialmente competente.
La Suprema Corte ha accolto con sentenza n. 8137 del 3 aprile 2009 il ricorso presentato da un comune a cui veniva chiesto il risarcimento dei danni subiti da un ragazzino morso da un cane randagio.
La Cassazione ha precisato che «per omessa vigilanza sui cani randagi, la legittimazione passiva spetta all’azienda sanitaria locale, succeduta alla Usl, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento».
Tutto ciò si spiega dopo che il D.lgs. 502 del 1992 con la trasformazione delle Unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali ha mutato la configurazione giuridica di queste ultime considerandole non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l’erogazione di servizi sanitari di competenza regionale.

venerdì 20 febbraio 2009

Bollette telefoniche: legittimo l'addebito delle spese postali per l'invio della fattura

Cassazione civile , sez. III civile, sentenza 13.02.2009 n° 3532

Un cliente-consumatore conviene in giudizio Telecom Italia per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme che nel tempo gli erano state addebitate come spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.

Giudice di Pace e Tribunale accolgono la sua domanda ma la Cassazione ribalta la decisione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall'art. 21 della legge Iva (DPR 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura.

La Cassazione precisa che l'attività di spedizione della fattura è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via email, ma se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile.

venerdì 13 febbraio 2009

Con il divorzio non si ha più diritto alla casa assegnata in sede di separazione

Sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009

Il diritto a vivere nella casa di famiglia acquisito in sede di separazione cessa automaticamente con la sentenza di divorzio anche se non vi sia stata espressa richiesta da parte dell’ex coniuge.

Con la sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna a cui il Tribunale aveva ordinato di lasciare la casa di famiglia che le era stata assegnata in sede di separazione anche nel silenzio di specifiche disposizioni in merito nella sentenza di divorzio.

I Giudici di legittimità hanno precisato che «in linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, col venir meno dello stato di separazione fra coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l’eventuale assegnazione della casa coniugale disposta in favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell’immobile non ha più diritto all’utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione, finché ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale».

martedì 3 febbraio 2009

Il terzo trasportato può agire direttamente contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione

La compagnia assicuratrice dell'auto responsabile del sinistro sosteneva che, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 209/2005, l’azione per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato andasse proposta nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore.

La decisione

L’art. 141 del d.lgs. 209/2005, in realtà, non reca alcuna espressa preclusione al diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. e dell’art. 144, cc. 1 e 3 del c.d.a. Interpretazione peraltro conforme al dettato dell’art. 76 Cost., atteso che la legge delega 229/2003, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice delle assicurazioni aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali, e considerato, ai sensi dell’art. 4-quinquies della Direttiva 2005/14/CE, un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.