venerdì 20 febbraio 2009

Bollette telefoniche: legittimo l'addebito delle spese postali per l'invio della fattura

Cassazione civile , sez. III civile, sentenza 13.02.2009 n° 3532

Un cliente-consumatore conviene in giudizio Telecom Italia per ottenerne la condanna alla restituzione delle somme che nel tempo gli erano state addebitate come spese di spedizione postale della fattura dei costi del servizio telefonico.

Giudice di Pace e Tribunale accolgono la sua domanda ma la Cassazione ribalta la decisione.

Secondo la Suprema Corte, infatti, il divieto di addebito a qualsiasi titolo delle spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità, previsto dall'art. 21 della legge Iva (DPR 633/1972), non riguarda le spese per la spedizione della fattura.

La Cassazione precisa che l'attività di spedizione della fattura è solo eventuale, perché sostituisce la consegna a mano e può a sua volta essere sostituita dalla trasmissione via email, ma se le parti prevedono come forma di consegna della fattura la sua spedizione ed il costo ne è anticipato da chi la emette, il relativo rimborso non fa parte della base imponibile.

venerdì 13 febbraio 2009

Con il divorzio non si ha più diritto alla casa assegnata in sede di separazione

Sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009

Il diritto a vivere nella casa di famiglia acquisito in sede di separazione cessa automaticamente con la sentenza di divorzio anche se non vi sia stata espressa richiesta da parte dell’ex coniuge.

Con la sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna a cui il Tribunale aveva ordinato di lasciare la casa di famiglia che le era stata assegnata in sede di separazione anche nel silenzio di specifiche disposizioni in merito nella sentenza di divorzio.

I Giudici di legittimità hanno precisato che «in linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, col venir meno dello stato di separazione fra coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l’eventuale assegnazione della casa coniugale disposta in favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell’immobile non ha più diritto all’utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione, finché ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale».

martedì 3 febbraio 2009

Il terzo trasportato può agire direttamente contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione

La compagnia assicuratrice dell'auto responsabile del sinistro sosteneva che, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 209/2005, l’azione per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato andasse proposta nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore.

La decisione

L’art. 141 del d.lgs. 209/2005, in realtà, non reca alcuna espressa preclusione al diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. e dell’art. 144, cc. 1 e 3 del c.d.a. Interpretazione peraltro conforme al dettato dell’art. 76 Cost., atteso che la legge delega 229/2003, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice delle assicurazioni aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali, e considerato, ai sensi dell’art. 4-quinquies della Direttiva 2005/14/CE, un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.