Sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009
Il diritto a vivere nella casa di famiglia acquisito in sede di separazione cessa automaticamente con la sentenza di divorzio anche se non vi sia stata espressa richiesta da parte dell’ex coniuge.
Con la sentenza n. 2210 del 29 gennaio 2009 la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una donna a cui il Tribunale aveva ordinato di lasciare la casa di famiglia che le era stata assegnata in sede di separazione anche nel silenzio di specifiche disposizioni in merito nella sentenza di divorzio.
I Giudici di legittimità hanno precisato che «in linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta, col venir meno dello stato di separazione fra coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure l’eventuale assegnazione della casa coniugale disposta in favore di uno dei due. Pertanto, anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il coniuge già assegnatario e comproprietario dell’immobile non ha più diritto all’utilizzazione esclusiva ed i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione, finché ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale».