La compagnia assicuratrice dell'auto responsabile del sinistro sosteneva che, ai sensi dell’art. 141 del d.lgs. 209/2005, l’azione per il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato andasse proposta nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore.
La decisione
La decisione
L’art. 141 del d.lgs. 209/2005, in realtà, non reca alcuna espressa preclusione al diritto del terzo trasportato di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c. e dell’art. 144, cc. 1 e 3 del c.d.a. Interpretazione peraltro conforme al dettato dell’art. 76 Cost., atteso che la legge delega 229/2003, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice delle assicurazioni aveva prescritto, tra l’altro, l’adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali, e considerato, ai sensi dell’art. 4-quinquies della Direttiva 2005/14/CE, un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.