mercoledì 1 settembre 2010

Illegittime le bollette dell'acqua retroattive

La possibilità dell’Autorità d’ambito di intervenire sulla tariffa in caso di scostamenti dal piano finanziario e gestionale (art. 8, comma secondo, del d.m. 01/08/1996) impone tempestività nei relativi accertamenti, ma non introduce deroga quanto al principio di irretroattività della prestazione imposta.
Infatti, la delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a "contrarius actus".
Da ciò deriva l'applicabilità del principio di irretroattività delle tariffe per il servizio idrico e l'illegittimità delle relative fatture che contengano dei conguagli per il pregresso.
Scarica la Sentenza del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato n. 4301/08