martedì 4 novembre 2008


Circolazione stradale

Trasporto contra legem su ciclomotore – Inoperatività della garanzia assicurativa

Inoperatività della garanzia assicurativa in caso di trasporto contra legem su ciclomotore non omologato per il trasporto di soggetti diversi dal conducente.

Si riportano di seguito due sentenze rese, rispettivamente, dalla Corte di Appello di Milano e dal Tribunale di Catania, in cui sono state accolte le eccezioni di inoperatività della garanzia sollevate dalle compagnie di assicurazioni convenute in giudizio.


Corte di Appello di Milano, sentenza n°1615/08.

La Corte nell’accogliere la doglianza della Compagnia di assicurazione appelante, coglie l’occasione per precisare che “la polizza stipulata dal proprietario del ciclomotore con la X Ass.ni s.p.a. non prevede copertura per il rischio di danni ai terzi trasportati ed è del tutto pacifico che per detto ciclomotore vigesse il divieto di trasporto di persone oltre al conducente. Ne deriva che non solo il rischio dei danni a terzi trasportati non risulta contrattualmente previsto, ma l’esistenza di un divieto direttamente posto dalla legge in ordine al trasporto di terzi su ciclomotori come quello in esame impedisce di ritenere che i danni riportati da soggetti che, in violazione di tale divieto, abbiano scientemente scelto di essere trasportati sul mezzo, possano essere ricompresi tra quelli risarcibili in forza della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile. Detta assicurazione nel caso di ciclomotori non omologati per il trasporto di persone, sicuramente valida verso i terzi utenti della strada, incolpevolmente danneggiati dalla circolazione del mezzo, non si estende, a giudizio di questa Corte, ai terzi danneggiati trasportati sul ciclomotore che, accettando di salire sul mezzo in questione, abbiano posto in essere un comportamento contra legem. Non si vede, infatti, come si possa ritenere che il legislatore che all’art. 170 del D.Lgs. n. 285/92 ha ribadito il divieto per i ciclomotori di trasporto di terzi abbia, poi, nel prevedere all’art. 193 della medesima disposizione di legge l’obbligatorietà dell’assicurazione per la r.c.a. per i ciclomotori, inteso estendere la copertura di detta assicurazione anche ai danni dei trasportati sui ciclomotori dopo aver categoricamente vietato detto trasporto”. Ed ancora, prosegue la Corte “la mancanza di una previsione contrattuale o di legge di copertura del rischio per i danni ai trasportati su ciclomotore non omologato al trasporto di persone esclude di ritenere l’operatività dell’art. 18, 2° co. L. n. 990/69 che ovviamente presuppone l’esistenza della previsione (contrattuale o legale) di copertura del rischio trasportati, in questa sede esclusa”.

Tribunale di Catania, sez. V, sentenza del 25 giugno 2008, n°. 2911.

Pronunciandosi in senso analogo alla sentenza della Corte di Appello di Milano sopra riportata, il Tribunale di Catania, nel riformare la sentenza del Giudice di Pace (n. 1709/2005), afferma che, non essendo stata data prova alcuna che il contratto di assicurazione stipulato con la Compagnia di assicurazione prevedesse una copertura anche per i danni causati ad un eventuale terzo, illecitamente trasportato sul ciclomotore, e non potendo ritenersi tale copertura compresa fra le ipotesi di assicurazione obbligatoria R.C.A. di cui alla L. n. 990/69, “per l’ovvia ragione che quell’obbligo assicurativo non può essere previsto per una ipotesi di trasporto vietata dalla legge”, non può in alcun modo ritenersi operativa la garanzia assicurativa.