mercoledì 26 novembre 2008

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE - EFFICACIA LIBERATORIA

Cass. Civ. III sez. - Sentenza n. 26052 del 30 ottobre 2008

Il pagamento effettuato nelle mani di un creditore apparente ha efficacia liberatoria, a condizione che il debitore abbia in buona fede e senza colpa ritenuto il destinatario del pagamento legittimato a riceverlo. Le circostanze dalle quali desumere la scusabilità dell’erroneo pagamento vanno desunte in particolar modo dal comportamento sia dell’accipiens, sia del vero creditore, e deve ritenersi esistente una situazione di apparenza scusabile in tutti i casi in cui ambedue si sono comportati in modo da lasciar intendere che l’uno fosse il rappresentante dell’altro. Applicando questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, con la quale era stato ritenuto non liberatorio il pagamento di merce effettuato da una società commerciale nelle mani di una persona diversa dal venditore (anch’esso una società commerciale), in un caso in cui l’accipiens era risultato essere il padre dei soci della società venditrice, aveva condotto le trattative per la conclusione dell’affare, aveva girato alla società venditrice parte dei pagamenti ricevuti, ed aveva utilizzato gli uffici della società venditrice per l’invio di fax durante le trattative.