Cassazione civile , sez. III, sentenza 17.01.2008 n° 866
Le clausole di polizza, che delimitano il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 cod. civ. e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo”.
Sulla base di tale principio interpretativo la Suprema corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva respinto la richiesta di indennizzo proposta dall’assicurato, in quanto rientrante nell’esclusione di cui all’art. 4, comma 3, delle condizioni generali di assicurazione, che prevedeva la non indennizzabilità per qualsiasi cura, protesi dentaria e paradentopatie, indipendentemente dall’accertamento della causa generatrice dell’intervento.
L’assicurato aveva sostenuto, invece, che la cura, in quanto dovuta da infortunio e non da ragioni estetiche o dal normale invecchiamento dell’apparato dentario, fosse indennizzabile.
Il Supremo collegio ha ritenuto insufficiente la motivazione offerta dalla Corte d’Appello in quanto basata su un’interpretazione meramente testuale della volontà delle parti.
In particolare non è stata sufficientemente indagata la ratio dell’esclusione dell’indennizzabilità delle cure dentarie e dell’espressione “indipendentemente dalla causa che le rende necessarie”, soprattutto ove raffrontata con la parallela esclusione, prevista nei contratti di assicurazione, dell’indennizzabilità degli interventi di chirurgia plastica prevista solo nei casi in cui non siano resi necessari da un infortunio.
Il richiamo a tale ultima ipotesi di esclusione comporta, a parere della Suprema corte, una corretta valutazione anche dell’espressione “indipendentemente dalla causa che le rende necessarie”, che potrebbe limitare l’esclusione dell’indennizzabilità delle cure e protesi dentarie solo ove siano dipendenti da malattia.
In tali ipotesi di esclusione dell’indennità assicurativa, pertanto, deve essere valutato se il presumibile criterio di eliminazione di una sovraesposizione del rischio assicurato, dipendente dalla inclusione fra gli eventi indennizzabili di cure dentarie e di interventi di chirurgia plastica, che si caratterizzano per il loro costo economico, non tolleri in entrambi i casi una maggiore copertura assicurativa quando interventi di tal specie dipendano e siano resi necessari da un infortunio.
Sulla base di tale principio interpretativo la Suprema corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia che aveva respinto la richiesta di indennizzo proposta dall’assicurato, in quanto rientrante nell’esclusione di cui all’art. 4, comma 3, delle condizioni generali di assicurazione, che prevedeva la non indennizzabilità per qualsiasi cura, protesi dentaria e paradentopatie, indipendentemente dall’accertamento della causa generatrice dell’intervento.
L’assicurato aveva sostenuto, invece, che la cura, in quanto dovuta da infortunio e non da ragioni estetiche o dal normale invecchiamento dell’apparato dentario, fosse indennizzabile.
Il Supremo collegio ha ritenuto insufficiente la motivazione offerta dalla Corte d’Appello in quanto basata su un’interpretazione meramente testuale della volontà delle parti.
In particolare non è stata sufficientemente indagata la ratio dell’esclusione dell’indennizzabilità delle cure dentarie e dell’espressione “indipendentemente dalla causa che le rende necessarie”, soprattutto ove raffrontata con la parallela esclusione, prevista nei contratti di assicurazione, dell’indennizzabilità degli interventi di chirurgia plastica prevista solo nei casi in cui non siano resi necessari da un infortunio.
Il richiamo a tale ultima ipotesi di esclusione comporta, a parere della Suprema corte, una corretta valutazione anche dell’espressione “indipendentemente dalla causa che le rende necessarie”, che potrebbe limitare l’esclusione dell’indennizzabilità delle cure e protesi dentarie solo ove siano dipendenti da malattia.
In tali ipotesi di esclusione dell’indennità assicurativa, pertanto, deve essere valutato se il presumibile criterio di eliminazione di una sovraesposizione del rischio assicurato, dipendente dalla inclusione fra gli eventi indennizzabili di cure dentarie e di interventi di chirurgia plastica, che si caratterizzano per il loro costo economico, non tolleri in entrambi i casi una maggiore copertura assicurativa quando interventi di tal specie dipendano e siano resi necessari da un infortunio.