La legittimazione ad agire ex art. 33 Legge n. 287/90 va riconosciuta non solo all’imprenditore ma anche al consumatore.
Tale azione, infatti, deve ritenersi esperibile da parte di tutti quei soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere.
Il consumatore, pertanto, quale acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, ha il diritto di agire per il risarcimento del danno qualora, di fronte ad un’intesa restrittiva, veda eluso il suo diritto di scelta tra più prodotti in concorrenza.
In sostanza, poiché la violazione di interessi riconosciuti rilevanti dall’ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art. 2043 c.c., il consumatore finale, che subisce un danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione “a monte” tra gli operatori del settore, ancorché non sia partecipe ad un rapporto di concorrenza con gli autori dell’intesa restrittiva, è legittimato ad esperire l’azione di accertamento della nullità dell’impresa e il risarcimento del danno di cui all’art. 33 Legge n. 287/90.
Nel caso di specie il consumatore aveva lamentato l’esistenza di un’intesa restrittiva della libertà di concorrenza posta in essere da numerose compagnie di assicurazione, tra le quali l’impresa convenuta, tesa a far aumentare i costi delle polizze, procurando alle stesse un ingiusto profitto a danno dei contraenti.
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda proposta poiché ha ritenuto non provato dall’attore l’effettivo pregiudizio patito per effetto dell’intesa anticoncorrenziale.
Nella fattispecie, infatti, l’Autorità Garante si era limitata a stigmatizzare il mero scambio di dati sensibili, ritenendolo potenzialmente idoneo ad alterare il gioco della concorrenza, ma non aveva altresì accertato che tra le compagnie assicuratrici vi fosse stato un accordo sulle tariffe da applicare, né che lo scambio d’informazioni avesse avuto concreti effetti sulla formazione dei premi assicurativi tale da determinare un ingiusto incremento degli stessi rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in un mercato “non turbato”.
Il consumatore che promuove l’azione risarcitoria ex art. 33 della citata legge non può, infatti, esimersi dall’onere di provare di aver subito un effettivo pregiudizio in conseguenza dell’atto anticoncorrenziale e, pertanto, nel caso in esame, l’attore, per ottenere il risarcimento richiesto, avrebbe dovuto dimostrare di aver corrisposto alla compagnia convenuta un premio maggiore rispetto a quello dovuto a causa della partecipazione di quest’ultima all’intesa vietata.