Trib. di Bergano, 28 settembre 2010, n. 1999
Per la corte lombarda è agevole presumere che, in ragione delle modalità del rientro, che ha visto frazionarsi il percorso in più voli ed aumentare i tempi di attesa rispetto al previsto, la vicenda in oggetto abbia cagionato agli attori dei disagi, in termini di sofferenza psicologica dovuta alla percezione della situazione di incertezza del rientro da un Paese straniero ed alla necessità di aspettare le sorti dell'overbooking.
L'art. 93, ult. comma, cod. consumo prevede che "l 'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti".
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'organizzatore o venditore di un pacchetto turistico -secondo quanto stabilito nell'art. 14, D.Lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva comunitaria e applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (codice del Consumo)- è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (come il vettore), salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (cfr.: Cass., 13 novembre 2009, n. 24044).
Nel caso di specie, posto che non vi è prova in ordine all'inadempimento diretto del tour operator convenuto ed in particolare del fatto che lo stesso già sapesse da giorni del blocco dei voli della compagnia di bandiera, risultando piuttosto che lo stesso lo apprese soltanto il giorno prima, in presenza dell'inadempimento del vettore, si tratta di stabilire, alla luce delle circostanze del caso di specie, quali danni abbiano in concreto subito gli attori a causa della cancellazione del volo di ritorno.
La compagnia aerea inadempiente provvide a riproteggere i passeggeri dei voli cancellati, senza costi aggiuntivi, ma gli attori per ottenere la riprotezione, poterono viaggiare soltanto in classe business anziché in economy, corrispondendo una cifra aggiuntiva ciascuno al funzionario della compagnia aerea.
A titolo di danno patrimoniale è stato riconosciuto a ciascuno degli attori il rimborso di questo importo.
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, in ragione degli elementi di fatto acquisiti, è agevole presumere che, in ragione delle modalità del rientro, che ha visto frazionarsi il percorso in più voli ed aumentare i tempi di attesa rispetto al previsto, la vicenda in oggetto abbia cagionato agli attori dei disagi, in termini di sofferenza psicologica dovuta alla percezione della situazione di incertezza del rientro da un Paese straniero ed alla necessità di aspettare le sorti dell'overbooking.
Tale danno va liquidato equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa.