mercoledì 29 dicembre 2010

Danni causati dall'attraversamento della strada di un animale selvatico? La Regione è responsabile

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 16 Novembre 2010 , n. 23095

Le Regioni devono predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Non solo. Nell’ipotesi di danno provocato da fauna selvatica e il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, l’ente territoriale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c.


A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 23095 depositata il 16 novembre 2010 - ha respinto il ricorso della Regione contro la sentenza del giudice di merito, secondo la quale la responsabilità del sinistro, causato da un grosso cinghiale che aveva repentinamente attraversato la strada, era addebitale alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto per violazione del precetto del neminem laedere ex art. 2043 c.c..
Secondo i giudici di legittimità, l’art. 1 della legge n. 157/1992 dispone che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”.

La norma prevede anche che le Regioni a statuto ordinario devono emanare disposizioni relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie selvatiche.

Infine, la S.C. sostiene che “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti”.