Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali e comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta, perchè l'autoriparatore per legge deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
La Suprema Corte ribadisce il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendenternente dagli esborsi materialmente effettuati.
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione del veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta -a meno che il danneggiato per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata- perchè l'autoriparatore per legge deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione., è stato affermato che è possibile la liquidazione quantitativa di detto danno anche. in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicoio è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore del veicolo.