La possibilità dell’Autorità d’ambito di intervenire sulla tariffa in caso di scostamenti dal piano finanziario e gestionale (art. 8, comma secondo, del d.m. 01/08/1996) impone tempestività nei relativi accertamenti, ma non introduce deroga quanto al principio di irretroattività della prestazione imposta.
Infatti, la delibera che approva il regime tariffario ha natura di atto amministrativo generale ed è destinata ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza e fino a revoca in base a "contrarius actus".
Da ciò deriva l'applicabilità del principio di irretroattività delle tariffe per il servizio idrico e l'illegittimità delle relative fatture che contengano dei conguagli per il pregresso.
Scarica la Sentenza del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato n. 4301/08
mercoledì 1 settembre 2010
domenica 18 aprile 2010
CONTRATTI – TUTELA DEL CONSUMATORE
Cassazione Terza Sezione Civile
Ordinanza n. 6802 del 20 marzo 2010
CONTRATTI – TUTELA DEL CONSUMATORE – DEROGA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE – ONERI PROBATORI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, specificamente invocata dal consumatore per radicare la competenza territoriale nel foro suo proprio, il professionista deve provare che la clausola contrattuale derogatoria di detto foro (art. 33, comma 2, lett. u) è stata oggetto di puntuale trattativa, ovvero deve fornire prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima.
SCARICA L'ORIGINALE DELL'ORDINANZA
Ordinanza n. 6802 del 20 marzo 2010
CONTRATTI – TUTELA DEL CONSUMATORE – DEROGA DELLA COMPETENZA TERRITORIALE – ONERI PROBATORI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
In tema di tutela del consumatore, per escludere l’applicabilità della relativa disciplina recata dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005, specificamente invocata dal consumatore per radicare la competenza territoriale nel foro suo proprio, il professionista deve provare che la clausola contrattuale derogatoria di detto foro (art. 33, comma 2, lett. u) è stata oggetto di puntuale trattativa, ovvero deve fornire prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima.
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martedì 23 marzo 2010
CONTRATTI – DEL CONSUMATORE - VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE
CORTE DI CASSAZIONE SS.UU.
SENTENZA N. 6481 DEL 17 MARZO 2010
Pronunciandosi in una fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un corso professionale, la S.C., interpretando unitariamente il criterio generale e le fattispecie tipizzate di cui all’art. 1469 bis c.p.c. (nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 206 del 2005,), ha ritenuto abusiva la clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito ed, inoltre, ha ritenuto applicabile il terzo comma, n. 11 dello stesso articolo alla clausola con la quale il professionista si riserva il potere unilaterale di modificare le modalità di svolgimento del corso.
SENTENZA N. 6481 DEL 17 MARZO 2010
Pronunciandosi in una fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un corso professionale, la S.C., interpretando unitariamente il criterio generale e le fattispecie tipizzate di cui all’art. 1469 bis c.p.c. (nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 206 del 2005,), ha ritenuto abusiva la clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito ed, inoltre, ha ritenuto applicabile il terzo comma, n. 11 dello stesso articolo alla clausola con la quale il professionista si riserva il potere unilaterale di modificare le modalità di svolgimento del corso.
venerdì 5 marzo 2010
Debiti per tasse e tributi? Niente ipoteca se il debito non supera gli 8.000 euro
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4077
Con la sentenza n. 4077/2010 qui in commento, la Suprema Corte specifica che l’ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000,00.
Questa interpretazione si pone in contrasto con la tesi dell’ente creditore che riteneva l’iscrizione legittima in forza dell’interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 drp 602/73 prevedono un importo limite per l’instaurazione di esecuzione immobiliare e non per l’iscrizione di ipoteca.
La Corte boccia questa tesi affermando che, così come non è consentito agire in via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l’importo iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e ciò perché l’ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa.
La Corte si dimostra, così, in disaccordo con prospettazione della questione offerta dai giudici di merito (Tribunale di Nola, sez. I, sentenza n. 408 del 17/03/2008; Tribunale di Bologna sentenza n. 1015/07 del 02 maggio 2007; Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, sentenza n. 149/2006; Tribunale di Napoli, sez. X, sentenza n. 12785/2006) secondo cui l’iscrizione ipotecaria godrebbe di autonomina ed indipendenza rispetto al procedimento esecutivo., nonchè dal legislatore che, nel riformare l'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, riconducendo alla competenza delle Commissioni tributarie le impugnazioni delle ipoteche di cui all'articolo 77, DPR 602/73, oltre che dei fermi dei beni mobili registrati di cui all'articolo 86, DPR 602/73, ha escluso la natura esecutiva degli stessi.
Diversamente le Sezioni Unite ritengono che l’ipoteca, quale peso imposto al bene con finalità i garantire il creditore, svolge la funzione sua propria in sede di giudizio di esecuzione, garantendo al creditore c.d. “iscritto” il soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita.
questo collegamento funzionale tra ipoteca e procedura espropriativa, dunque, autorizza ad estendere all’ipoteca la disciplina prevista per l’esecuzione, in virtù di un’interpretazione logica della medesima.
Quindi, che fine fa l’ipoteca eventualmente iscritta per importi inferiori?
La Cassazione nulla dice in proposito, né precisa chi ed in quanto tempo debba procedere alla cancellazione, né chi deve accollarsi i costi di dette operazioni né, tanto meno,quali siano gli effetti dell’eventuale pignoramento immobiliare avente ad oggetto un bene su cui sia stata impropriamente iscritta ipoteca.
Con la sentenza n. 4077/2010 qui in commento, la Suprema Corte specifica che l’ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000,00.
Questa interpretazione si pone in contrasto con la tesi dell’ente creditore che riteneva l’iscrizione legittima in forza dell’interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 drp 602/73 prevedono un importo limite per l’instaurazione di esecuzione immobiliare e non per l’iscrizione di ipoteca.
La Corte boccia questa tesi affermando che, così come non è consentito agire in via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l’importo iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e ciò perché l’ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa.
La Corte si dimostra, così, in disaccordo con prospettazione della questione offerta dai giudici di merito (Tribunale di Nola, sez. I, sentenza n. 408 del 17/03/2008; Tribunale di Bologna sentenza n. 1015/07 del 02 maggio 2007; Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, sentenza n. 149/2006; Tribunale di Napoli, sez. X, sentenza n. 12785/2006) secondo cui l’iscrizione ipotecaria godrebbe di autonomina ed indipendenza rispetto al procedimento esecutivo., nonchè dal legislatore che, nel riformare l'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, riconducendo alla competenza delle Commissioni tributarie le impugnazioni delle ipoteche di cui all'articolo 77, DPR 602/73, oltre che dei fermi dei beni mobili registrati di cui all'articolo 86, DPR 602/73, ha escluso la natura esecutiva degli stessi.
Diversamente le Sezioni Unite ritengono che l’ipoteca, quale peso imposto al bene con finalità i garantire il creditore, svolge la funzione sua propria in sede di giudizio di esecuzione, garantendo al creditore c.d. “iscritto” il soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita.
questo collegamento funzionale tra ipoteca e procedura espropriativa, dunque, autorizza ad estendere all’ipoteca la disciplina prevista per l’esecuzione, in virtù di un’interpretazione logica della medesima.
Quindi, che fine fa l’ipoteca eventualmente iscritta per importi inferiori?
La Cassazione nulla dice in proposito, né precisa chi ed in quanto tempo debba procedere alla cancellazione, né chi deve accollarsi i costi di dette operazioni né, tanto meno,quali siano gli effetti dell’eventuale pignoramento immobiliare avente ad oggetto un bene su cui sia stata impropriamente iscritta ipoteca.
lunedì 1 marzo 2010
Infortunio conseguente a sinistro stradale. Diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno per gli esborsi effettuati
Sentenza n. 2844 del 9 febbraio 2010
Il datore di lavoro, che abbia retribuito il lavoratore nel periodo di mancata prestazione lavorativa per inabilità temporanea a causa di infortunio cagionato da un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest’ultimo per gli esborsi effettuati (compresi quelli concernenti la dovuta contribuzione agli enti di assicurazione sociale) ed il diritto al risarcimento di tale danno, ove l’infortunio sia avvenuto a seguito di sinistro stradale, si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ.
Il datore di lavoro, che abbia retribuito il lavoratore nel periodo di mancata prestazione lavorativa per inabilità temporanea a causa di infortunio cagionato da un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest’ultimo per gli esborsi effettuati (compresi quelli concernenti la dovuta contribuzione agli enti di assicurazione sociale) ed il diritto al risarcimento di tale danno, ove l’infortunio sia avvenuto a seguito di sinistro stradale, si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ.
venerdì 19 febbraio 2010
Il caso Mediaset - Youtube: inibire senza sorvegliare
La decisione del Tribunale affronta una delle questioni del diritto dell'internet oggi più dibattute ovvero quella relativa alla configurabilità di un obbligo di sorveglianza in capo all'intermediario della comunicazione nonchè quella connessa ai costi di tale eventuale sorveglianza.
Il Tribunale di Roma con il provvedimento dello scorso 11 febbraio ha confermato la decisione con la quale, il 23 dicembre scorso, nell'ambito di un procedimento cautelare in corso di causa promosso da RTI, aveva ordinato a Google di rimuovere da YouTube tutti i video del Grande Fratello 10 pubblicati e, soprattutto, di non consentire la pubblicazione di ulteriori video.
La decisione del Tribunale affronta una delle questioni del diritto dell'internet oggi più dibattute ovvero quella relativa alla configurabilità di un obbligo di sorveglianza in capo all'intermediario della comunicazione nonché quella connessa ai costi di tale eventuale sorveglianza.
Il Tribunale di Roma, infatti -nell'ordinanza resa in sede di reclamo- riconosce che su Youtube viene svolta un'attività di web hosting e, dunque, di intermediazione della comunicazione alla quale occorre applicare la disciplina sul commercio elettronico così come ammette che tale disciplina preclude di porre a carico degli intermediari della comunicazione un obbligo generale di sorveglianza.
Ad un tempo, tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che inibire all'intermediario di pubblicare, anche in futuro, contenuti analoghi a quelli oggetto del provvedimento di rimozione non violi tale principio.
Si tratta di una conclusione che non convince e che appare "elusiva" rispetto al principio comunitario: non si ordina di sorvegliare ma si obbliga, per il futuro, a non pubblicare -rectius far pubblicare- nella piena consapevolezza che ciò ha per presupposto una sorveglianza preventiva.
Nessuna norma dell'ordinamento italiano, tuttavia, sembra legittimare un'inibitoria di portata tanto ampia da abbracciare la pubblicazione di opere individuate solo nel genere sia nel presente che nel futuro.
Lo stesso art. 156 della legge sul diritto d'autore, posto da RTI a fondamento delle proprie richieste, d'altra parte, nel riconoscere al titolare dei diritti la facoltà di agire anche contro l'intermediario -a prescindere, peraltro dalla responsabilità di quest'ultimo- per ottenere l'inibitoria della prosecuzione di una determinata condotta, stabilisce che tale previsione debba essere contemperata con le disposizioni contenute nella direttiva sul commercio elettronico e, dunque, tra le altre, anche con quella che esclude qualsivoglia obbligo di sorveglianza dell'intermediario.
A ragionare diversamente, altro canto, le decisioni dei giudici in materia di proprietà intellettuale finirebbero -come peraltro accaduto in questo caso- con l'avere una portata generale ed astratta -analoga, nella sostanza a quella della legge- ed a reiterare il semplice contenuto di un precetto normativo: quello secondo il quale è vietata la pubblicazione di altrui contenuti in assenza dell'autorizzazione del titolare dei diritti.
Sarebbe un pò come se -online o offiline- un giudice potesse ordinare ad un determinato soggetto di non violare mai più i diritti d'autore di un certo titolare.
Si tratta, peraltro, di una questione della quale -proprio mentre i Giudici del Tribunale di Roma emettevano la propria decisione- veniva interessata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte d'Appello di Bruxelles, infatti, con una Sentenza dello scorso 28 gennaio, ha chiesto ai Giudici di Strasburgo di pronunciarsi sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di commercio elettronico di una norma nazionale che riconosca al giudice il potere di ordinare ad un intermediario della comunicazione di installare dei filtri preordinati a precludere lo scambio -da parte dei propri utenti- attraverso le piattaforme di P2P di materiale coperto dal diritto d'autore.
La Sentenza belga è stata pronunciata nell'ambito dell'ormai famosa controversia insorta nel lontano 2004, che vede contrapposte la SABAM -la corrispondente belga della nostra SIAE- e la Scarlett, un internet service provider.
Sebbene con i distinguo del caso le due controversie hanno forti momenti di contatto: in entrambi i titolari dei diritti d'autore hanno chiesto ed ottenuto -almeno in fase cautelare- che venisse ordinato agli intermediari della comunicazione di inibire la prosecuzione di una condotta posta in essere dai propri utenti nel presente come nel futuro.
Tornando in Italia, invece, a questo punto, non resta che stare a guardare quali saranno le determinazioni dello stesso Tribunale di Roma in relazione alle modalità con le quali Google dovrà ottemperare all'ordine di inibitoria. Come già accaduto in Belgio nella richiamata controversia Sabam c. Scarlet, infatti, tale decisione è, probabilmente, più importante di quella di merito.
Si tratta, infatti, di accertare chi debba pagare la tecnologia e le risorse necessarie a inibire la futura pubblicazione da parte degli utenti di ulteriori contenuti, quale percentuale di fallibilità della tecnologia da adottarsi sia ritenuta "scusabile" e, soprattutto, quali siano i contenuti di cui Google dovrà inibire la pubblicazione su Youtube.
Sembra difficile sostenere -sebbene questa sia la posizione di una delle parti- che i costi dell'attività di prevenzione della pirateria audiovisiva sulla piattaforma o attraverso le infrastrutture di un intermediario possano essere poste carico di quest'ultimo perché sarebbe come ritenere che le fabbriche di armi siano tenute ad installare a proprie spese metal detector un pò ovunque per scongiurare il rischio che i loro prodotti siano utilizzati per scopi illeciti o, piuttosto, che la società autostrade sia tenuta a vigilare, a proprie spese, sull'eventuale utilizzo delle autostrade medesime per contrabbando o altre attività illecite.
Il Tribunale di Roma con il provvedimento dello scorso 11 febbraio ha confermato la decisione con la quale, il 23 dicembre scorso, nell'ambito di un procedimento cautelare in corso di causa promosso da RTI, aveva ordinato a Google di rimuovere da YouTube tutti i video del Grande Fratello 10 pubblicati e, soprattutto, di non consentire la pubblicazione di ulteriori video.
La decisione del Tribunale affronta una delle questioni del diritto dell'internet oggi più dibattute ovvero quella relativa alla configurabilità di un obbligo di sorveglianza in capo all'intermediario della comunicazione nonché quella connessa ai costi di tale eventuale sorveglianza.
Il Tribunale di Roma, infatti -nell'ordinanza resa in sede di reclamo- riconosce che su Youtube viene svolta un'attività di web hosting e, dunque, di intermediazione della comunicazione alla quale occorre applicare la disciplina sul commercio elettronico così come ammette che tale disciplina preclude di porre a carico degli intermediari della comunicazione un obbligo generale di sorveglianza.
Ad un tempo, tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che inibire all'intermediario di pubblicare, anche in futuro, contenuti analoghi a quelli oggetto del provvedimento di rimozione non violi tale principio.
Si tratta di una conclusione che non convince e che appare "elusiva" rispetto al principio comunitario: non si ordina di sorvegliare ma si obbliga, per il futuro, a non pubblicare -rectius far pubblicare- nella piena consapevolezza che ciò ha per presupposto una sorveglianza preventiva.
Nessuna norma dell'ordinamento italiano, tuttavia, sembra legittimare un'inibitoria di portata tanto ampia da abbracciare la pubblicazione di opere individuate solo nel genere sia nel presente che nel futuro.
Lo stesso art. 156 della legge sul diritto d'autore, posto da RTI a fondamento delle proprie richieste, d'altra parte, nel riconoscere al titolare dei diritti la facoltà di agire anche contro l'intermediario -a prescindere, peraltro dalla responsabilità di quest'ultimo- per ottenere l'inibitoria della prosecuzione di una determinata condotta, stabilisce che tale previsione debba essere contemperata con le disposizioni contenute nella direttiva sul commercio elettronico e, dunque, tra le altre, anche con quella che esclude qualsivoglia obbligo di sorveglianza dell'intermediario.
A ragionare diversamente, altro canto, le decisioni dei giudici in materia di proprietà intellettuale finirebbero -come peraltro accaduto in questo caso- con l'avere una portata generale ed astratta -analoga, nella sostanza a quella della legge- ed a reiterare il semplice contenuto di un precetto normativo: quello secondo il quale è vietata la pubblicazione di altrui contenuti in assenza dell'autorizzazione del titolare dei diritti.
Sarebbe un pò come se -online o offiline- un giudice potesse ordinare ad un determinato soggetto di non violare mai più i diritti d'autore di un certo titolare.
Si tratta, peraltro, di una questione della quale -proprio mentre i Giudici del Tribunale di Roma emettevano la propria decisione- veniva interessata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte d'Appello di Bruxelles, infatti, con una Sentenza dello scorso 28 gennaio, ha chiesto ai Giudici di Strasburgo di pronunciarsi sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di commercio elettronico di una norma nazionale che riconosca al giudice il potere di ordinare ad un intermediario della comunicazione di installare dei filtri preordinati a precludere lo scambio -da parte dei propri utenti- attraverso le piattaforme di P2P di materiale coperto dal diritto d'autore.
La Sentenza belga è stata pronunciata nell'ambito dell'ormai famosa controversia insorta nel lontano 2004, che vede contrapposte la SABAM -la corrispondente belga della nostra SIAE- e la Scarlett, un internet service provider.
Sebbene con i distinguo del caso le due controversie hanno forti momenti di contatto: in entrambi i titolari dei diritti d'autore hanno chiesto ed ottenuto -almeno in fase cautelare- che venisse ordinato agli intermediari della comunicazione di inibire la prosecuzione di una condotta posta in essere dai propri utenti nel presente come nel futuro.
Tornando in Italia, invece, a questo punto, non resta che stare a guardare quali saranno le determinazioni dello stesso Tribunale di Roma in relazione alle modalità con le quali Google dovrà ottemperare all'ordine di inibitoria. Come già accaduto in Belgio nella richiamata controversia Sabam c. Scarlet, infatti, tale decisione è, probabilmente, più importante di quella di merito.
Si tratta, infatti, di accertare chi debba pagare la tecnologia e le risorse necessarie a inibire la futura pubblicazione da parte degli utenti di ulteriori contenuti, quale percentuale di fallibilità della tecnologia da adottarsi sia ritenuta "scusabile" e, soprattutto, quali siano i contenuti di cui Google dovrà inibire la pubblicazione su Youtube.
Sembra difficile sostenere -sebbene questa sia la posizione di una delle parti- che i costi dell'attività di prevenzione della pirateria audiovisiva sulla piattaforma o attraverso le infrastrutture di un intermediario possano essere poste carico di quest'ultimo perché sarebbe come ritenere che le fabbriche di armi siano tenute ad installare a proprie spese metal detector un pò ovunque per scongiurare il rischio che i loro prodotti siano utilizzati per scopi illeciti o, piuttosto, che la società autostrade sia tenuta a vigilare, a proprie spese, sull'eventuale utilizzo delle autostrade medesime per contrabbando o altre attività illecite.
martedì 2 febbraio 2010
Risarcimento con iva anche prima della riparazione del veicolo
Cass. Civ. 27 gennaio 2010, n. 1688
Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali e comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta, perchè l'autoriparatore per legge deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
La Suprema Corte ribadisce il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendenternente dagli esborsi materialmente effettuati.
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione del veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta -a meno che il danneggiato per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata- perchè l'autoriparatore per legge deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione., è stato affermato che è possibile la liquidazione quantitativa di detto danno anche. in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicoio è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore del veicolo.
Il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali e comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta, perchè l'autoriparatore per legge deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
La Suprema Corte ribadisce il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendenternente dagli esborsi materialmente effettuati.
Più in particolare ed in applicazione di questo stesso principio, è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per la riparazione del veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA pur se la riparazione non è ancora avvenuta -a meno che il danneggiato per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata- perchè l'autoriparatore per legge deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione., è stato affermato che è possibile la liquidazione quantitativa di detto danno anche. in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicoio è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore del veicolo.
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