Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 16 Novembre 2010 , n. 23095
Le Regioni devono predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose. Non solo. Nell’ipotesi di danno provocato da fauna selvatica e il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, l’ente territoriale può essere chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 23095 depositata il 16 novembre 2010 - ha respinto il ricorso della Regione contro la sentenza del giudice di merito, secondo la quale la responsabilità del sinistro, causato da un grosso cinghiale che aveva repentinamente attraversato la strada, era addebitale alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto per violazione del precetto del neminem laedere ex art. 2043 c.c..
Secondo i giudici di legittimità, l’art. 1 della legge n. 157/1992 dispone che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”.
La norma prevede anche che le Regioni a statuto ordinario devono emanare disposizioni relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie selvatiche.
Infine, la S.C. sostiene che “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria è costituito a cura di ogni Regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti”.
mercoledì 29 dicembre 2010
martedì 21 dicembre 2010
Danni estetici, niente risarcimento se la cicatrice non incide sull’attività lavorativa
Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 12 Ottobre 2010 , n. 21012
In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, qualora provochino ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21012, depositata lo scorso 12 ottobre.
In seguito ad un incidente stradale, la vittima chiedeva il risarcimento del danno estetico, indipendente da quello biologico, in relazione ad una lesione micropermanente, tuttavia, negata dal Tribunale adito trattandosi di una cicatrice di ridottissime dimensioni destinata a divenire meno visibile con il passare del tempo.
In cassazione, il ricorrente sostiene che il giudice di merito non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi ad offrire una propria valutazione in ordine all’inesistenza di postumi permanenti di natura invalidante, poiché aveva considerato solo la cicatrice, senza tener conto delle conseguenze derivate dal “colpo di frusta”.
La S.C. rigetta il ricorso: il Tribunale aveva preso in considerazione tutte le conseguenze derivate dall’incidente (limitazione funzionale del rachide e cicatrice alla fronte), valutate dal c.t.u. come postumi permanenti nella misura del 5%, ed ha ritenuto che il danno biologico potesse essere liquidato in via equitativa, senza ricorrere alle tabelle previste per postumi permanenti di maggiore gravità.
In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (“micropermanenti”) che non si traducono in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, il danno da lucro cessante è configurabile solo se sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
Infine, relativamente al danno estetico, gli ermellini ribadiscono che “in tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5%), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare”.
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In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, qualora provochino ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21012, depositata lo scorso 12 ottobre.
In seguito ad un incidente stradale, la vittima chiedeva il risarcimento del danno estetico, indipendente da quello biologico, in relazione ad una lesione micropermanente, tuttavia, negata dal Tribunale adito trattandosi di una cicatrice di ridottissime dimensioni destinata a divenire meno visibile con il passare del tempo.
In cassazione, il ricorrente sostiene che il giudice di merito non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi ad offrire una propria valutazione in ordine all’inesistenza di postumi permanenti di natura invalidante, poiché aveva considerato solo la cicatrice, senza tener conto delle conseguenze derivate dal “colpo di frusta”.
La S.C. rigetta il ricorso: il Tribunale aveva preso in considerazione tutte le conseguenze derivate dall’incidente (limitazione funzionale del rachide e cicatrice alla fronte), valutate dal c.t.u. come postumi permanenti nella misura del 5%, ed ha ritenuto che il danno biologico potesse essere liquidato in via equitativa, senza ricorrere alle tabelle previste per postumi permanenti di maggiore gravità.
In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (“micropermanenti”) che non si traducono in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, il danno da lucro cessante è configurabile solo se sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.
Infine, relativamente al danno estetico, gli ermellini ribadiscono che “in tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5%), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare”.
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