Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 28 Settembre 2010 , n. 20350
In caso di sinistro stradale, oltre alla vittima, vanno considerate come persone danneggiate anche per i familiari più stretti che abbiano subito direttamente un danno, patrimoniale o non, dalla morte del congiunto
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che - con la sentenza n. 20350, depositata il 28 settembre 2010 – ha accolto dalla S.C. il ricorso proposto da moglie e figlie della vittime di un incidente stradale in materia di risarcimento danni.
Al riguardo, i giudici di legittimità ricordano che “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, relativamente ad un fatto antecedente al 1° maggio 1993, per persona danneggiata, ai sensi dell’art. 21 della l. n. 990/1969, devono intendersi non solo la vittima diretta dell’incidente, ma anche i prossimi congiunti o gli aventi causa della stessa, così che i conseguenti danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell’ambito del massimale previsto per ogni singola persona. Il limite del risarcimento è invece, distintamente per ciascun danno, quello previsto per ogni persona danneggiata, fermo nel complesso il massimale per singolo sinistro (c.d. massimale catastrofale).
Nella fattispecie in esame, osserva il Collegio, il limite del risarcimento non è pertanto quello previsto per una sola persona danneggiata, ma è, distintamente per ognuna di esse, quello previsto per ciascun danneggiato e conseguentemente quello catastrofale.