martedì 23 marzo 2010

CONTRATTI – DEL CONSUMATORE - VESSATORIETA' DELLE CLAUSOLE

CORTE DI CASSAZIONE SS.UU.
SENTENZA N. 6481 DEL 17 MARZO 2010

Pronunciandosi in una fattispecie relativa a contratto avente per oggetto un corso professionale, la S.C., interpretando unitariamente il criterio generale e le fattispecie tipizzate di cui all’art. 1469 bis c.p.c. (nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 206 del 2005,), ha ritenuto abusiva la clausola con la quale il consumatore rinuncia alla facoltà di recesso e si assume l'obbligo di corrispondere comunque l'intero importo pattuito ed, inoltre, ha ritenuto applicabile il terzo comma, n. 11 dello stesso articolo alla clausola con la quale il professionista si riserva il potere unilaterale di modificare le modalità di svolgimento del corso.

venerdì 5 marzo 2010

Debiti per tasse e tributi? Niente ipoteca se il debito non supera gli 8.000 euro

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4077

Con la sentenza n. 4077/2010 qui in commento, la Suprema Corte specifica che l’ipoteca immobiliare, quale garanzia reale al soddisfacimento del creditore, è atto prodromico alla promozione di esecuzione immobiliare e, pertanto, soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l’instaurazione di detta procedura, cioè euro 8.000,00.

Questa interpretazione si pone in contrasto con la tesi dell’ente creditore che riteneva l’iscrizione legittima in forza dell’interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 drp 602/73 prevedono un importo limite per l’instaurazione di esecuzione immobiliare e non per l’iscrizione di ipoteca.


La Corte boccia questa tesi affermando che, così come non è consentito agire in via coattiva tramite espropriazione immobiliare per la tutela di crediti per importi inferiori agli euro 8.000,00, allo stesso modo, non è legittimo iscrivere ipoteca su beni immobili laddove l’importo iscritto nel ruolo di riscossione sia inferiore al medesimo importo e ciò perché l’ipoteca è di atto funzionale e strumentale alla tutela del credito da realizzarsi, appunto, in via espropriativa.


La Corte si dimostra, così, in disaccordo con prospettazione della questione offerta dai giudici di merito (Tribunale di Nola, sez. I, sentenza n. 408 del 17/03/2008; Tribunale di Bologna sentenza n. 1015/07 del 02 maggio 2007; Tribunale di Napoli, sez. dist. Casoria, sentenza n. 149/2006; Tribunale di Napoli, sez. X, sentenza n. 12785/2006) secondo cui l’iscrizione ipotecaria godrebbe di autonomina ed indipendenza rispetto al procedimento esecutivo., nonchè dal legislatore che, nel riformare l'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, riconducendo alla competenza delle Commissioni tributarie le impugnazioni delle ipoteche di cui all'articolo 77, DPR 602/73, oltre che dei fermi dei beni mobili registrati di cui all'articolo 86, DPR 602/73, ha escluso la natura esecutiva degli stessi.


Diversamente le Sezioni Unite ritengono che l’ipoteca, quale peso imposto al bene con finalità i garantire il creditore, svolge la funzione sua propria in sede di giudizio di esecuzione, garantendo al creditore c.d. “iscritto” il soddisfacimento in via preferenziale sul ricavato della vendita.

questo collegamento funzionale tra ipoteca e procedura espropriativa, dunque, autorizza ad estendere all’ipoteca la disciplina prevista per l’esecuzione, in virtù di un’interpretazione logica della medesima.


Quindi, che fine fa l’ipoteca eventualmente iscritta per importi inferiori?

La Cassazione nulla dice in proposito, né precisa chi ed in quanto tempo debba procedere alla cancellazione, né chi deve accollarsi i costi di dette operazioni né, tanto meno,quali siano gli effetti dell’eventuale pignoramento immobiliare avente ad oggetto un bene su cui sia stata impropriamente iscritta ipoteca.

lunedì 1 marzo 2010

Infortunio conseguente a sinistro stradale. Diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno per gli esborsi effettuati

Sentenza n. 2844 del 9 febbraio 2010


Il datore di lavoro, che abbia retribuito il lavoratore nel periodo di mancata prestazione lavorativa per inabilità temporanea a causa di infortunio cagionato da un terzo, ha diritto ad essere risarcito da quest’ultimo per gli esborsi effettuati (compresi quelli concernenti la dovuta contribuzione agli enti di assicurazione sociale) ed il diritto al risarcimento di tale danno, ove l’infortunio sia avvenuto a seguito di sinistro stradale, si prescrive in due anni, ai sensi dell'art. 2947, comma secondo, cod. civ.