venerdì 7 novembre 2008

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - POSTUMI PERMANENTI CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE - MINORE NON SVOLGENTE ATTIVITA' LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE

SENTENZA N. 24331 DEL 30/09/2008

La Terza Sezione civile, pronunciandosi in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ha consolidato e perfezionato un principio, già introdotto da Sez. III, n. 23298 del 14.12.2004, riguardante il tema della commisurazione del danno derivante al minore non svolgente alcuna attività lavorativa. Al riguardo ha affermato che quando detto minore subisca, in conseguenza di un sinistro stradale, lesioni personali con postumi permanenti, incidenti sulla capacità lavorativa futura, il relativo danno da risarcire - consistente nel minor guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata - può esser determinato ex art. 1226 c.c. in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto degli studi intrapresi e delle inclinazioni manifestate dal minore stesso, nonchè della posizione economico-sociale della famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, può ricorrere, in via equitativa, al criterio del triplo della pensione sociale. La scelta tra l'una o l'altro, di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. Nella stessa pronuncia trovasi anche affermato, conformemente a rv. 600386, che l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione e che, una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, egli è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all' "an" ed al "quantum" della responsabilità dell’assicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per "mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del danno, quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore.