martedì 18 novembre 2008

Incompetenza degli A.T.O. a determinare le tariffe per il servizio di smaltimento rifiuti

La Sez. VI della Commissione Tributaria di Catania ha dichiarato la nullità delle fatture TIA per il servizio di smaltimento rifiuti effettuato dagli ATO sulla base dell'incompetenza di quest'ultime a determinare le tariffe.
Compito che invece spetta inderogabilmente ai Comuni ed in particolare ai Consigli Comunali.
Di seguito la sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA

LA SEZIONE 06 riunita con l'intervento dei Signori:
VITELLIO DOTT. ITALO Presidente
VERGA DOTT. VINCENZO Relatore
RAMPOLLO DOTT. FLAVIO Giudice
Reg. gen. N. 0000/08
Udienza del 30.09.2008 ore 09:00
Sentenza n. 805/6/2008
Pronunciata il 30.09.2008
Depositata in segreteria il 14.10.2008

Con atto depositato il 14.3.2008, CAIO proponeva ricorso avverso la fattura Tia n. 2007 00000000 del 15.11.2007 per euro 271,80, relativa al conguaglio, periodo di riferimento 1.1.2004-31.12.2005, emessa dalla Serit Sicilia Spa per conto dell'ATO CT 3 " Simeto Ambiente S.p.A", riguardante il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, chiedendone l'annullamento. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva: 1) la nullità degli atti impugnati perché la disciplina generale della T.I.A. non poteva che ascriversi alla competenza del Consiglio Comunale; 2) la violazione dell'ari. 49 del D.Lgs. n. 22/97 e del D.P.R. n. 158/'99; 3) incompetenza istituzionale della Serit. L'ente impositore non si costituiva in giudizio. All'odierna udienza camerale, la Commissione poneva in decisione il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A giudizio di questa Commissione il ricorso deve essere accolto, fondato appalesandosi il principale motivo di opposizione, poiché esula certamente dalla competenza dell'ATO CT 3 " Simeto Ambiente S.p.a". il potere di determinare l'entità della tariffa per il servizio in questione.
Ed invero, ai sensi del surrichiamato art. 49 del D.Lgs. n. 22/'97, così come modificato dalla legge n. 488/'99, ... i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico sono coperti dai Comuni mediante la istituzione di una tariffa... .composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio... e da una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativo al servizi.
Con tale previsione legislativa, com'è evidente, è stata attribuita ai Comuni una specifica funzione, indiscutibilmente di natura pubblicistica, che riguarda espressamente la determinazione della tariffa correlata all'espletamento di un servizio collettivo, funzione alla quale gli stessi, in difetto di una previsione normativa di rango pari a quella della fonte attributiva, non possono rinunziare mediante l'esercizio del potere di senza pregiudicare la legittimità del proprio operato e di ogni provvedimento consequenziale.
A conferma della giustezza di tale principio va richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il potere di delega, in quanto altera l'ordine delle competenze degli organi abilitati ad emettere atti con efficacia esterna stabilite con atto normativo primario o secondario, necessita di un supporto normativo di valore almeno pari a quello attributivo della competenza ordinaria, in quanto diversamente opinando si renderebbe arbitra l'Amministrazione di spostarla caso per caso, e senza alcuna previsione di limiti aggettivi e soggettivi, con l'effetto di privare l'amministrato delle garanzie che sono insite nelle attribuzioni di uno specifico organo. Nel caso in esame, ad avviso di questa Commissione, le delibere commissariali e consiliari sulle quali ATO CT 3 fonda la propria legittimazione ad istituire le tariffe per il servizio, determinandone l'entità, sono da considerarsi illegittime perché adottate in assenza di disposizione di legge che le autorizzassero e devono essere disapplicate a norma dell'art. 5 della legge 20-03-1865 n. 2248, ali. E, secondo cui il giudice è tenuto ad applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.
Tale convincimento trova conforto nell'impugnazione proposta dal Commissario dello Stato avverso l'art. 11, comma 1°, della legge regionale n. 17 del 2004, che esplicitamente assegnava alle Società d'Ambito la competenza a determinare la t.i.a., per il motivo che la disposizione adottata si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 49, comma 8°, del D.Lgs. n. 22/'97 che assegna agli enti locali la competenza a determinare le tariffe relative al servizio in questione. A seguito di tale impugnazione, notisi, la legge regionale suddetta è stata pubblicata sulla G.U.R.S. n. 56 del 31-12-2004 senza la norma sopra menzionata, norma che, quindi, non è mai entrata in vigore.Non vale obiettare che, anche con sentenza recentemente emessa (n. 52 del 2008), il Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Staccata di Catania, ha riconosciuto la competenza delle Società d'Ambito a determinare la t.i.a.
Secondo tale sentenza in verità, era avvenuto un vero e proprio trasferimento di funzioni con relativo mutamento nella titolarità del potere, che dal Comune trasla, in via amministrativa, in capo all'Ente pubblico appositamente costituito. Il trasferimento di funzioni, a giudizio della Sezione staccata di Catania del T.A.R., era reso legittimo dall'art. 1 ter del D.L. 07-02-2003 n. 15 (convertito nella legge 08-04-2003 n.62), il quale, per fronteggiare la persistente eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale, aveva espressamente confermato i vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al riguardo emanati tra il 1999 ed il 2002, la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato ed i poteri e le competenze di cui all'O.M. 31 maggio 1999 n.2983 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nonché le ordinanze di protezione civile ed i conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.
E' stato rilevato nella sentenza che con l'O.M. n. 2983 del 31-05-1999, era stata conferita al Commissario Delegato, ai fini dell'esecuzione del mandato, la potestà di derogare, ove necessario, ad una serie di norme, in esse compreso l'art. 32 della legge 09-06-1990 n. 142, come recepito dalla legge della Regione siciliana 11-12-1991 n. 48, articolo riguardante le competenze dei Consigli comunali, tra le quali rientrava l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Ad avviso di questa Commissione, però, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., Sezione staccata di Catania, non può fondatamente ritenersi che con l'O.M. suddetta sia stata conferita al Commissario Delegato la potestà di derogare alla competenza dei Consigli comunali in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi e di disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, di cui all'art. 32 comma 1 lett. g) della legge sopra richiamata. L'art. 15 della suindicata Ordinanza Ministeriale, infatti, prevede che il Commissario delegato possa derogare ad una serie di norme ma nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. E non è certamente conforme ai principi generati dell'Ordinamento che l'Ente comunale deleghi alle società d'ambito i suoi poteri relativi all'ordinamento dei tributi ed alla disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
Non può considerarsi decisiva, l'inclusione dell'art. 32 sopra citato nelle norme derogabili ai sensi dell'art. 15 dell'O.M. n. 2983 del 1999, oltre che per le considerazioni svolte, per il fatto che l'art. 32, oltre alla competenza dei Consigli comunali nella materia testé indicata, prevede quella degli stessi Consigli per tutta una serie di arti, per i quali nessun ostacolo normativo osta alla deroga. Tanto ciò è vero che l'art. 15 dell'Ordinanza sopra richiamata non prevede la facoltà di derogare all'ari. 49 del D.L.vo n. 22/'97, secondo il quale la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti è determinata dagli enti locali.
Né vale richiamare, come fa in un certo qual modo il T. A.R. nella succitata sentenza, il D.L.vo 03-04-2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), non applicabile nella specie perché non ancora in vigore. L'art. 238, comma 6°, del D.L.vo testé menzionato, infatti,prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto medesimo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali e i soggetti interessati, avrebbe disciplinato con apposito regolamento i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa. Secondo lo stesso articolo, la tariffa sarebbe stata determinata dalle Autorità d'ambito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto (art. 238, comma 3) e fino all'emanazione del regolamento e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa avrebbero continuato ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.
Peraltro, la tesi accolta da questa Commissione trova riscontro nelle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima (v. le sentenze a 2290/'07e2995/'07).
Con tali sentenze, il Tribunale Amministrativo Regionale, difformemente da quanto deciso dalla sua Sezione staccata di Catania, ha statuito che, in attesa dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, il potere di determinare la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti spetta al Consiglio Comunale. A tale conclusione il Tribunale Amministrativo Regionale è pervenuto con le sentenze sopra richiamate considerando: che il legislatore, con l’art. 49 comma 8° del D.L.vo n. 22/'92, aveva espressamente previsto che la tariffa era determinata dagli Enti locali; che anche secondo il D.P.R. n. 158/'99 "l'Ente locale determina la tariffa" sulla base del piano finanziario; che alla contraria tesi non giovava il riferimento alle varie ordinanze emesse dal Presidente della Regione - Commissario Straordinario all'emergenza rifiuti; che, del resto, l'O.M. n. 2983 del 31-05-1999 non attribuiva al Commissario Straordinario il potere di apportare deroghe alla previsione normativa dell'art. 49 D. Lgs. n. 22/'97; che lo stesso piano di gestione per i rifiuti in Sicilia non risultava utile alla tesi contraria, prevedendo che "la tariffa è determinata dagli Enti locali ed applicata e riscossa dagli Enti gestori del servizio"; che il mantenimento del potere di determinazione della tariffa in capo all'ente comunale, così come previsto dall'ari 49 del D. Lgs. n. 22/'92, non costituiva ostacolo alla funzione organizzativa e gestoria dell’A.T.O.; che, ove fosse stato già legittimamente riconosciuto alla società di gestione il potere di fissare la tariffa, non si comprenderebbe il motivo per cui il legislatore regionale aveva attribuito, con l’art. 11, comma 1°, della Legge reg. n. 17 del 2004, alle Società d'ambito detto potere; che tale norma, comunque, era stata impugnata dal Commissario dello Stato per illegittimità costituzionale e non era stata, poi, pubblicata; che impropriamente era stata richiamata la novella legislativa di cui al D. Lgs. n. 152/'06, con la quale veniva attribuito alle Autorità d'Ambito, peraltro diverse dalle precedenti Società d'ambito, il potere di determinare la tariffa, perché non ancora in vigore.Le delibere commissariali e consiliari sulle quali TATO CT 3 fonda il suo operato, pertanto, non possono non essere dichiarate illegittime.
L'illegittimità delle ordinanze di cui si è detto, ovviamente, si estende alla fattura oggetto del presente giudizio, che pertanto deve essere annullata. Impregiudicato resta, ovviamente, il diritto dell'ATO CT 3 di richiedere in altra competente sede e sotto altro profilo, la determinazione e la liquidazione di un corrispettivo per il servizio prestato.
Per quanto concerne le spese processuali, ritiene la Commissione, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle peculiarità delle questioni trattate, che ricorrano giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Catania il 30.09.2008.