martedì 21 dicembre 2010

Danni estetici, niente risarcimento se la cicatrice non incide sull’attività lavorativa

Corte di Cassazione, sez. III, Sentenza 12 Ottobre 2010 , n. 21012


In tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, qualora provochino ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21012, depositata lo scorso 12 ottobre.



In seguito ad un incidente stradale, la vittima chiedeva il risarcimento del danno estetico, indipendente da quello biologico, in relazione ad una lesione micropermanente, tuttavia, negata dal Tribunale adito trattandosi di una cicatrice di ridottissime dimensioni destinata a divenire meno visibile con il passare del tempo.

In cassazione, il ricorrente sostiene che il giudice di merito non ha tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, limitandosi ad offrire una propria valutazione in ordine all’inesistenza di postumi permanenti di natura invalidante, poiché aveva considerato solo la cicatrice, senza tener conto delle conseguenze derivate dal “colpo di frusta”.

La S.C. rigetta il ricorso: il Tribunale aveva preso in considerazione tutte le conseguenze derivate dall’incidente (limitazione funzionale del rachide e cicatrice alla fronte), valutate dal c.t.u. come postumi permanenti nella misura del 5%, ed ha ritenuto che il danno biologico potesse essere liquidato in via equitativa, senza ricorrere alle tabelle previste per postumi permanenti di maggiore gravità.

In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di postumi permanenti di modesta entità (“micropermanenti”) che non si traducono in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa specifica, il danno da lucro cessante è configurabile solo se sussistano elementi concreti che inducano a ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno biologico.

Infine, relativamente al danno estetico, gli ermellini ribadiscono che “in tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, (nella specie, valutati complessivamente come danno biologico permanente del 5%), in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente” sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare”.

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